Attualità

9 Aprile 2024

Spese in contanti di turisti esteri: ad aprile le comunicazioni dei dati

Entro domani, mercoledì 10 aprile i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio e turismo che liquidano l’Iva mensilmente – ed entro il 20 aprile i trimestrali – devono comunicare all’Agenzia i corrispettivi delle operazioni effettuate in contanti nel 2023 con turisti stranieri non residenti in Italia, in deroga al limite ordinario all’uso del contante.

Gli operatori del turismo, infatti, possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia con pagamento in contanti fino a 15mila euro (articolo 1, comma 245, legge n. 145/2018).

La comunicazione in argomento, che, insieme ad altri adempimenti, rappresenta, in pratica, il lasciapassare per la fruizione della deroga, va trasmessa, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, utilizzando il “modello polivalente” approvato, insieme alle istruzioni, con il provvedimento del 2 agosto 2013, compilando il frontespizio e l’apposito quadro TU.

La data di scadenza dell’adempimento, come anticipato, è domani, 10 aprile, per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente e il 20 aprile (quest’anno cade di sabato e diventa quindi il 22 aprile) per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente. La comunicazione deve contenere i dati analitici delle operazioni in contanti da 5mila a 15mila euro, relative al turismo, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

Nel modello polivalente vanno indicati:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita, Stato estero e indirizzo del cessionario o committente
  • data di emissione, numero e data di registrazione della fattura
  • l’imponibile e l’Iva applicata.

Ulteriori garanzie
L’invio della comunicazione non è l’unico adempimento per fruire del tetto sui contanti più elevato. In primo luogo, infatti, occorre inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del 23/3/2012 – pdf (come modificato dal provvedimento del 2/7/2012 – pdf), nella quale vanno indicate le coordinate del conto corrente bancario o postale che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per il versamento del denaro contante incassato.

All’atto dell’acquisto, inoltre, l’operatore deve ricordarsi di:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente
  • ottenere una “autocertificazione” dal cliente, in cui lo stesso attesta che non possiede la cittadinanza italiana e non è residente in Italia.

Inoltre, gli stessi esercenti sono tenuti a versare il denaro ricevuto, nel primo giorno feriale successivo all’operazione, nel conto corrente a loro intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, Dl n. 16/2012.

Il limite al contante, a oggi
Ricordiamo, infine, che la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 384 lettera b), legge n. 197/2022) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha innalzato la soglia per l’uso del contante a 4.999,99 euro. Di conseguenza, per le operazioni effettuate nel 2023 con i turisti stranieri, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio dovranno fare riferimento, per gli adempimenti in esame, agli importi compresi fra 5mila e 15mila euro, ai quali si applica la deroga.

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