Analisi e commenti

5 Aprile 2024

Correzioni degli errori in bilancio, le casistiche previste dallo Ias 8

La finalità dello Ias 8 è di migliorare la significatività e l’attendibilità del bilancio al fine di garantirne la comparabilità con altri bilanci nel tempo e tra altre entità. È possibile che possano essere commessi errori nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. La natura degli errori può variare da errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti e frodi 

Nell’ambito dei principi contabili internazionali, lo Ias 8 disciplina le seguenti problematiche:

  1. Selezione e applicazione dei principi contabili
  2. Cambiamento dei principi contabili
  3. Revisione delle stime contabili
  4. Correzione di errori commessi in esercizi precedenti.

Tali problematiche sono trattate (paragrafo 1) con l’obiettivo di migliorare la significatività e l’attendibilità del bilancio delle entità, garantirne la comparabilità di tali bilanci nel tempo (bilancio della stessa impresa in esercizi successivi) e nello spazio (con i bilanci di altre entità relative allo stesso esercizio). 

In un’impresa, il corretto utilizzo di un rigoroso sistema contabile, nonché la corretta applicazione di modelli di controllo interno, dovrebbero evitare la presenza di errori nel bilancio. Tuttavia, è possibile che possano essere commessi errori nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio (paragrafo 41). 

Come specificato al paragrafo 5 dello Ias 8, gli errori scaturiscono dal mancato utilizzo o dall’utilizzo errato di informazioni che:

  • erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all’emissione
  • si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.

In queste circostanze, la natura degli errori può riguardare errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti e frodi. 

Un bilancio che contiene errori non è conforme quando questi errori (paragrafo 41):  

  • sono rilevanti, cioè potrebbero influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori
  • sono irrilevanti ma sono commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell’impresa.

In caso di errori riguardanti l’esercizio corrente, le operazioni contabili interessate possono essere direttamente corrette. In caso, invece, di errori riguardanti valori di esercizi precedenti, questi dovrebbero essere corretti con il metodo retroattivo. 

La determinazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto (paragrafo 5). In alcuni casi, la correzione retroattiva può risultare non fattibile. La non fattibilità può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio l’inadeguata raccolta ed archiviazione, o la mancanza, di dati su operazioni passate (paragrafo 50). Tra la data in cui l’errore viene individuato e quella di originaria effettuazione delle operazioni che ne sono influenzate, può essere trascorso molto tempo, per cui potrebbe essere molto difficile procedere a nuove stime utilizzando le informazioni esistenti alla data in cui le operazioni si erano verificate (paragrafo 52). 

Nel correggere un errore in modo retroattivo non è ammesso l’impiego di informazioni conosciute in esercizi successivi a quello dell’originaria valutazione per effettuare una nuova stima iniziale dell’operazione (paragrafo 53). Sotto questo profilo è necessario distinguere le correzioni di errori dalle correzioni di stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l’utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una correzione di un errore. Le stime contabili non intaccano l’attendibilità di un bilancio, esse rappresentano il risultato di valutazioni fatte dall’impresa sulla base delle circostanze esistenti e delle informazioni disponibili. Gli errori invece derivano da inesattezze od omissioni delle informazioni che erano disponibili in quel determinato momento. 

Come descritto in precedenza la modalità della correzione di errori dovrebbe essere quella della correzione retroattiva e solo laddove questa non sia possibile, sarà possibile utilizzare la modalità di correzione con il cosiddetto metodo prospettico. La metodologia retroattiva prevede che la correzione degli errori deve avvenire nel bilancio relativo al tempo in cui l’errore o gli errori sono stati individuati. Il paragrafo 42 prevede infatti che l’impresa deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta. 

In particolare, la correzione è applicata in modo retroattivo quando è possibile distinguere la parte di errore che riguarda i valori degli esercizi precedenti rispetto a quella che eventualmente riguarda i valori dell’esercizio in chiusura. Se l’impresa è in grado di stabilire gli effetti dell’errore sugli esercizi precedenti, la correzione non deve interessare il conto economico dell’esercizio in chiusura (paragrafo 46) e i valori comparativi e correnti sono presentati come se l’errore non fosse mai avvenuto. Viene inoltre specificato che qualsiasi informazione su esercizi precedenti, inclusi eventuali prospetti storici dei dati finanziario economici di bilancio, è rettificata fino a quando ciò risulta fattibile. 

La correzione retroattiva può essere completa o limitata e ciò dipende dalla fattibilità o meno di determinare l’influenza dell’errore sui singoli valori degli esercizi precedenti riportati nell’informativa comparativa (solitamente si tratta del solo esercizio precedente a quello in corso). Avremo quindi che nel caso di correzione retroattiva completa i valori di informativa comparativa sono corretti in modo analitico, diversamente, nel caso di correzione limitata la rettifica dei valori di informativa comparativa non viene effettuata e la correzione viene apportata ai valori di apertura del primo bilancio autorizzato per la pubblicazione (che può essere l’esercizio corrente “n” – paragrafo 44). Avremo quindi: 

Correzione retroattiva completa

  1. Relativamente alla parte di errore che influenza i valori degli esercizi precedenti non inclusi nell’informativa comparativa (es n-2, n-3, n-4 etc) verrà effettuata la correzione dei saldi di apertura di attività/passività con contropartita le componenti di patrimonio netto per l’esercizio più remoto incluso nell’informativa comparativa (1/1/n-1)
  2. Per la parte di errore che influenza i valori degli esercizi inclusi nell’informativa comparativa (31/12/n-1) verrà effettuata la correzione analitica dei valori come se l’errore non fosse mai avvenuto;
  3. Se vi fosse influenza nell’esercizio in chiusura (31/12/n) correzione diretta delle operazioni contabili interessate

Correzione retroattiva limitata

  1. Relativamente alla parte di errore che influenza gli esercizi precedenti (n-4, n-3, n-2, n-1) la correzione dei saldi di apertura di attività/passività con contropartita le componenti di patrimonio netto nell’esercizio n (1/1/n)
  2. Per la parte di errore che influenza i valori dell’esercizio in chiusura (31/12/n): correzione diretta delle operazioni contabili interessate

Nella correzione retroattiva limitata non viene quindi effettuata la correzione analitica dei valori di informativa comparativa (n-1). 

Correzione prospettica
In questo caso l’errore viene corretto in modo prospettico a partire dalla prima data utile in cui ciò risulti fattibile, iscrivendo la contropartita della correzione in conto economico (esercizio n). 

Informativa
Le informazioni integrative da fornire in sede di correzione di un errore sono indicate nel paragrafo 49 dello Ias 8 ed in particolare:

  • la natura dell’errore commesso
  • per ogni esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l’importo della rettifica:
    • per ciascuna voce di bilancio interessata
    • se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione di base e diluito
  • l’importo della correzione all’inizio del primo esercizio precedente presentato
  • se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l’errore è stato corretto.
Correzioni degli errori in bilancio, le casistiche previste dallo Ias 8

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