Normativa e prassi

21 Marzo 2024

Ritenuta d’acconto su provvigioni, le istruzioni pratiche dell’Agenzia

Con la circolare n. 7/E, firmata oggi, 21 marzo 2024, dal direttore Ruffini, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni operative agli uffici, sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, che sono tenuti ad applicarla dal prossimo 1° aprile.

Ambito di applicazione
Il Bilancio 2024 (articolo 1, comma 89, legge n. 213/2023), ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973, abrogando la parte in cui era disposto l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, comunque denominate, corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi.

A seguito della modifica normativa, pertanto, la ritenuta d’acconto si applica alle provvigioni percepite da:

  • agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
  • mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Nel documento di prassi, l’Amministrazione precisa che restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare del ministero delle Finanze n. 24/1983.

L’Agenzia, inoltre, superando le indicazioni fornite con la risoluzione n. 7/2013, considera assoggettate a ritenuta d’acconto, per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

Decorrenza della modifica
Ai sensi del comma 90 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, il nuovo regime entra in vigore a partire dal 1° aprile 2024.

L’Amministrazione specifica che la ritenuta d’acconto va operata all’atto del pagamento della provvigione, rilevando a tal fine i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024.

La circolare si sofferma, in particolare, sulla fattispecie di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973, il quale prevede che, quando gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengono direttamente la provvigione spettante prelevandola dalle somme riscosse, gli stessi sono tenuti a rimettere ai propri committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta. Quest’ultima si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.

In tal caso, l’Agenzia indica che gli agenti e i mediatori di assicurazione, in applicazione del criterio di cassa, sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano ai committenti a decorrere dallo stesso mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Determinazione della ritenuta in misura ridotta e ulteriori precisazioni
Restano invariate la disciplina del calcolo delle ritenute d’acconto, di cui al primo comma dell’articolo 25-bis, e quella dell’applicazione della ritenuta nella misura ridotta di cui al secondo comma del medesimo articolo.

A tal proposito, l’Agenzia specifica che le comunicazioni per richiedere l’applicazione della ritenuta in misura ridotta, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, possono pervenire mediante raccomandata A/R o Pec, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

La modifica disposta dalla legge di bilancio non ha riflessi sugli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa Iva, trattandosi di operazioni esenti, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta da parte del committente o del cliente privato.

Relativamente agli altri adempimenti, infine, l’Amministrazione precisa che i committenti, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al rilascio della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate.

Ritenuta d’acconto su provvigioni, le istruzioni pratiche dell’Agenzia

Ultimi articoli

Attualità 24 Luglio 2026

Dichiarazione Iva 2026 tardiva: valida se inviata entro il 29 luglio

La non tempestività comporta l’applicazione di una sanzione pari a 250 euro, ma con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurla a un decimo del minimo, versando quindi solo 25 euro Per la presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025, il termine scaduto lo scorso 30 aprile non rappresenta l’ultima chance.

Attualità 24 Luglio 2026

Genitori e altri rappresentanti: come accedono alla precompilata

Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni possono gestire online la dichiarazione dei propri rappresentati.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Global minimum tax, codici tributo per regolarizzare con ravvedimento

L’Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Nuovi codici tributo per Iva, Isi e imposta sugli aerotaxi

Consentono di versare, tramite F24 e F24 Elide, le somme dovuto per imposte, interessi e sanzioni a seguito di atti di recupero Istituiti, con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto