18 Marzo 2024
Donazione di quote sociali ai familiari: imponibile se il controllo già esiste
Sconta l’imposta sulle donazioni, l’atto con cui un soggetto dona le azioni della società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, se ante donazione erano già titolari del 60% del capitale sociale e quindi del controllo della società. L’esenzione dall’imposta di successione e donazione, riconosciuta dal legislatore sui trasferimenti di aziende o quote sociali a favore dei discendenti, non può applicarsi se i beneficiari già esercitavano il controllo con le quote detenute mancando, in questo caso, il requisito che rende il trasferimento meritevole di tutela. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 72 del 18 marzo 2024.
L’istante, titolare del 40% del capitale di una società, precisa che nel 2017, in sede di successione legittima del coniuge, è diventato contitolare insieme ai suoi due figli e alla nipote, di un pacchetto azionario pari al 60% del capitale sociale della stessa società. L’istante fa sapere che intende donare agli altri contitolari delle quote (i suoi due figli e la nipote), contestualmente e in comproprietà, sia la quota indivisa di cui è titolare in virtù della comunione ereditaria (ovvero della quota indivisa pari al 20% del capitale sociale), sia la quota di azioni detenuta a titolo personale (pari al 40% del capitale sociale), attribuendo così ai suoi discendenti l’intera proprietà della società.
Chiede quindi se può beneficiare per tale donazione dell’esenzione impositiva prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del Tus (Dlgs n. 346/1990) sui trasferimenti societari a favore dei familiari. Nel dettaglio chiede se la donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, della quota esclusiva del 40% per cento del capitale sociale e della quota indivisa di 1/3 del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti, rientri nella disposizione agevolativa.
L’Agenzia ricorda la misura di favore prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Tus (Testo unico sulle successioni e donazioni) che riconosce l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti effettuati anche tramite patti di famiglia di aziende o quote sociali a favore dei discendenti o del coniuge (“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all’articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”).
Per beneficiare dell’agevolazione, ricorda l’Agenzia, gli aventi causa devono proseguire effettivamente l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere realmente il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento tramite apposita dichiarazione da presentare contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
L’Agenzia rileva che nel caso in esame l’oggetto del trasferimento sono quote o azioni emesse da “società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato” (articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir) per cui il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni che attribuiscono, o consentono di integrare, il controllo della società. Di conseguenza, per applicare la norma di favore, è necessario che i discendenti non dispongano già di una percentuale di partecipazione superiore al 50% delle quote societarie perché in tal caso non si realizzerebbero i presupposti per applicare l’agevolazione prevista dal citato articolo 3, comma 4-ter del Tus).
L’Agenzia inoltre evidenzia che secondo quanto rappresentato dall’istante, la comunione ereditaria determinata a seguito della morte del de cuius formata dall’istante, dai due figli e dalla nipote, ha già effettivamente acquisito il controllo della società, provvedendo alla sua concreta amministrazione e gestione per il tramite del rappresentante comune.
Di conseguenza, i beneficiari della donazione, vale a dire i due figli e la nipote, in regime di comunione, già dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto, essendo detentori della quota di maggioranza nell’assemblea della comunione (pari a due terzi), già possiedono un numero di azioni tali da consentire loro di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, quindi il 60% del capitale sociale.
In conclusione, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società, l’atto con cui l’istante donerà le azioni della società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo, ma dovrà essere assoggettato all’ordinario trattamento ai fini dell’imposta sulle donazioni.
L’operazione in esame, infatti, non favorisce quel passaggio generazionale dell’azienda di famiglia che il legislatore ha inteso tutelare, considerando che il controllo societario esisteva anche prima della donazione.

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