Normativa e prassi

29 Febbraio 2024

Investimenti per conto del Veicolo, linee guida sulla remunerazione

Il metodo più appropriato per valorizzare, in base al principio di libera concorrenza, la remunerazione per la prestazione di servizi di gestione degli investimenti, resa dal soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, in nome e per conto di un Veicolo o di una sua controllata, è il “metodo del confronto di prezzo”. In caso di condivisione di rischi per importi significativi si adotterà, invece, il “metodo transazionale di ripartizione degli utili”, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto dalle parti alla realizzazione dell’operazione. Sono alcune delle precisazioni contenute nel provvedimento siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 28 febbraio 2024 che individua i metodi più appropriati, in base alla tipologia di servizi, per l’applicazione del principio di libera concorrenza.

Il tema centrale del provvedimento è la presunzione legale, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, che consente, in presenza di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l’attività di gestione degli investimenti e dei servizi ad essi connessi del veicolo medesimo o di una sua controllata. Considerato che tale attività sarà svolta a fronte di una remunerazione, il Tuir (articolo 162, comma 7-quater, lettera d) demanda all’Agenzia delle entrate il compito di fornire le indicazioni sulla determinazione delle componenti di reddito di tale remunerazione (articolo 110, comma 7, Tuir) ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza.

La valorizzazione della remunerazione, precisa il provvedimento, è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso, secondo le linee guida Ocse.

Servizi di gestione degli investimenti 
Il provvedimento in esame chiarisce in primo luogo che rientrano nell’attività di gestione degli investimenti, fra l’altro, gli acquisti le vendite o la negoziazione di strumenti finanziari e di crediti in base a una politica di investimento predeterminata, l’attività di amministrazione del patrimonio raccolto (come la gestione dei servizi legali e contabili del patrimonio, la fornitura di informazioni ai clienti, la valutazione e il pricing delle parti del patrimonio, il rispetto della normativa) e l’attività di commercializzazione (come l’offerta agli investitori, in forma diretta o indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o all’acquisto di quote o azioni del patrimonio). 

Per valorizzare, in base al principio di libera concorrenza, la remunerazione associata alla gestione degli investimenti effettuati dal professionista per conto del veicolo o delle sue controllate il metodo più appropriato è il “metodo del confronto di prezzo”. 

Se le parti invece condividono l’assunzione di rischi di importi elevati o assumono separatamente rischi economicamente significativi e strettamente connessi il metodo più appropriato è il “metodo transazionale della ripartizione degli utili”, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto dalle parti alla realizzazione dell’operazione. 

Se poi viene adeguatamente documentato che nessuno di tali metodi può essere applicato, la valorizzazione della remunerazione associata all’operazione sarà determinata seguendo uno degli altri metodi descritti dalle Linee guida Ocse e indicati nell’articolo 4 del decreto 14 maggio 2018 del ministro dell’Economia e delle Finanze “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi”, escludendo quelli che utilizzano un indicatore finanziario che ha i costi come base di commisurazione. 

Parimenti si potrà selezionare uno dei metodi delle linee guida Ocse anche nel caso in cui viene dimostrato che la prestazione dei servizi non comporta l’assunzione di rischi economicamente significativi. 

Servizi accessori e strumentali 
Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi di trasferimento dei servizi connessi alla gestione, l’Agenzia precisa in primo luogo che si tratta di quei servizi relativi all’attività di promozione e sviluppo dell’investimento stesso o alle attività ausiliarie come studi, ricerche, analisi finanziarie. 

Anche in questo caso per valorizzare la remunerazione relativa a tali attività, svolte dai soggetti a favore del veicolo o delle sue controllate, può essere selezionato uno dei metodi descritti dalle Linee guida Ocse e declinati all’articolo 4 del decreto citato. 

Se i soggetti prestano congiuntamente servizi di gestione degli investimenti, e servizi strumentali, le operazioni si considerano aggregate ai fini dell’individuazione del metodo di valutazione.

Investimenti per conto del Veicolo, linee guida sulla remunerazione

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