Attualità

28 Febbraio 2024

L’Agenzia in audizione alla Camera, focus sui lavoratori nell’impresa

Nel corso dell’audizione che si è tenuta oggi, 28 febbraio 2024, in videoconferenza presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, in seduta comune con la Commissione Lavoro, l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sugli incentivi fiscali previsti dalle proposte di legge unificate riguardanti la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.

Si tratta, particolare, di cinque proposte normative (AC. 300, AC. 1184, AC. 1299, AC. 1573 e AC. 1617), che puntano alla riformulazione del modello produttivo, fondato sull’applicazione di meccanismi partecipativi. Il fine è, tra l’altro, dare piena attuazione al dettato costituzionale che riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione delle imprese (articolo 46 della Costituzione), in un’ottica di promozione dello sviluppo e della coesione sociale e, in ambito europeo, agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea del 3 maggio 1996, che sanciscono il diritto dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione, e, infine alla raccomandazione 92/443/Cee del Consiglio dell’Unione europea del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell’impresa.

Nel dettaglio, mentre le proposte di legge AC. 300 e AC. 1184 prevedono specifiche deleghe al Governo per favorire l’adozione, da parte delle imprese, di uno “statuto partecipativo”, che consenta l’accesso a determinati benefici anche fiscali, le altre proposte non presentano previsioni di delega legislativa e contengono disposizioni di immediata applicazione, volte a disciplinare le diverse forme di partecipazione dei lavoratori alla governance e ai risultati dell’attività economica.

L’Agenzia, dopo aver passato in rassegna e analizzato sinteticamente gli aspetti normativi più significativi, ne ha approfondito i risvolti in ambito fiscale. In particolare, si è soffermata sugli incentivi riconosciuti in forma di agevolazioni fiscali, a favore dei lavoratori e delle imprese che adottano le diverse forme partecipative disciplinate dalle proposte di legge in discussione.

Caratteristica comune delle proposte è la presenza di norme dirette a garantire la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa e agli organi amministrativi e di controllo, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva o decentrata o agli accordi aziendali.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori, è stabilito, ad esempio, che le somme derivanti dalla distribuzione degli utili d’impresa ai dipendenti per una quota non inferiore al 10% del valore complessivo, siano soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5%, entro l’importo complessivo massimo di 10mila euro lordi, se erogate in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali. Non concorrono, inoltre, a formare il reddito di lavoro dipendente né pagano la sostitutiva, i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione degli utili, alle forme pensionistiche complementari e ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei, e i contributi per l’assistenza sanitaria.
Nel caso in cui l’impresa adotti un piano di partecipazione finanziaria dei lavoratori, sono deducibili, inoltre, i premi aziendali che possono essere riconosciuti ai dipendenti che hanno contribuito, collettivamente o individualmente, al miglioramento e all’innovazione di prodotti, servizi e processi organizzativi. Sale, inoltre, fino a 40mila euro il limite entro il quale il valore delle azioni offerte ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Di altro tenore, spiega l’Agenzia, la norma in base alla quale alle somme erogate al lavoratore in applicazione del piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili, anche se basato su criteri di distribuzione relativi ai risultati raggiunti, viene applicato l’articolo 59 del Tuir, in base al quale tali utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare. Al riguardo, segnalano i tecnici delle Entrate, il riferimento all’articolo 59 del Tuir, che disciplina la tassazione dei dividendi riscossi da soggetti Irpef in regime d’impresa, non sembra appropriato rispetto all’ipotesi di percezione del dividendo da parte di un lavoratore dipendente.

Trasferendo il discorso alle agevolazioni in favore delle aziende, i benefici fiscali, in materia di Ires, previsti dalle proposte di legge in esame consistono essenzialmente, precisa l’Amministrazione finanziaria, nella riduzione dell’aliquota d’imposta e nell’individuazione di alcune componenti deducibili nella determinazione del reddito imponibile.
Più nello specifico, le medie e grandi imprese costituite in Società di capitali, che adottano meccanismi di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale potranno beneficiare di un’Ires ridotta pari al 90% dell’aliquota ordinaria (24%).
Al riguardo l’Agenzia suggerisce, al fine di demarcare con precisione i confini applicativi della misura, di stabilire cosa si intenda per “medie e grandi imprese”, valutando l’opportunità di adottare le definizioni contenute nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/Ce, del 6 maggio 2003, in tema di microimprese, piccole e medie imprese.
Premiate, poi, con un’aliquota al 95% di quella ordinaria, le medie e grandi imprese che riducono il divario tra le remunerazioni degli amministratori e quelle dei lavoratori dipendenti, fissando un rapporto non superiore a 25 tra le remunerazioni stesse.
L’Ires scende all’80% dell’ordinaria, se l’impresa mette in pratica entrambe le ipotesi agevolative appena richiamate.

Gli articoli 19 dell’AC 1573 e 15 dell’AC 1617, di identico contenuto, prevedono per le imprese che, attraverso l’adozione di piani di partecipazione finanziaria, favoriscono l’accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale, una deduzione dal reddito d’impresa, nel limite di importo annuo non superiore a 10mila euro, per ciascun lavoratore, con riferimento a determinate voci.
La definizione delle modalità attuative delle suddette disposizioni è demandata a un decreto del Mef, sentito il ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Il richiamato meccanismo premiale è esteso anche ad altre ipotesi. Tuttavia, il Fisco osserva che dalle disposizioni illustrate non risulta chiaro come i benefici fiscali previsti dall’articolo 19, subordinati all’adozione di un piano di partecipazione finanziaria dei dipendenti, possano applicarsi in presenza dei differenti presupposti previsti dalle altre disposizioni (la partecipazione nel consiglio di sorveglianza dei rappresentanti dei lavoratori; la partecipazione al consiglio di amministrazione di amministratori designati dai lavoratori; l’istituzione di commissioni, paritetiche per la definizione di piani di miglioramento e innovazione).

Con le ultime battute l’Agenzia fa presente che i meccanismi premiali ulteriori la cui definizione è demandata a un apposito decreto interministeriale, possono essere riconosciuti in favore delle imprese che abbiano ricevuto, dal Garante della sostenibilità sociale delle imprese, una certificazione attestante il conseguimento di obiettivi di benessere aziendale equo e sostenibile. Di conseguenza, considerato che la definizione dei meccanismi premiali rappresenta un aspetto rilevante della disciplina attuativa della disposizione in commento, è necessaria una più puntuale indicazione, nella norma primaria, dei criteri direttivi cui il decreto interministeriale dovrà attenersi.

L’Agenzia in audizione alla Camera, focus sui lavoratori nell’impresa

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