26 Febbraio 2024
Veicoli di investimento non residenti, decreto Mef in corso di pubblicazione
È indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato il soggetto, residente o non residente, che opera tramite stabile organizzazione che, in nome o per conto di tali veicoli, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari e di crediti.
Sta per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del 22 febbraio 2024 siglato dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze che attua la disciplina sulla presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti (investment management exemption).
Si considerano indipendenti, precisa l’articolo 1 del decreto, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato che parimenti consente lo scambio di informazioni e che presentano specifici requisiti (“il patrimonio dell’organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata” e “l’organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011”), gli enti, residenti sempre in uno Stato collaborativo, soggetti a vigilanza prudenziale, che svolgono attività di investimento di capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata.
Per questi ultimi enti devono sussistere precise condizioni:
- nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20%
- il capitale raccolto è gestito nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.
L’articolo 2 del decreto indica invece i requisiti che qualificano un agente indipendente, fra cui l’assenza di cariche negli organi di amministrazione del veicolo di investimento e l’assenza di una partecipazione ai risultati economici del veicolo superiore al 25 per cento.
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