Normativa e prassi

31 Gennaio 2024

Dac 7 per le piattaforme online, fino al 15 febbraio per gli invii 2023

I gestori delle piattaforme online hanno due settimane in più per comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni riguardanti le vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 attraverso i loro siti e app, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”). Precisamente, la comunicazione, che era prevista entro oggi, potrà essere effettuata invece entro il prossimo 15 febbraio 2024. A stabilire la proroga è un provvedimento, pubblicato oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che interviene, modificandolo, sul provvedimento del 20 novembre 2023, contenente le istruzioni operative, tra cui la tempistica, riguardo all’adempimento a carico dei gestori delle piattaforme online residenti in Italia e, ad alcune condizioni, non residenti (vedi articolo Piattaforme online: modi e termini per lo scambio delle informazioni). In particolare, il nuovo provvedimento specifica che ogni riferimento ai termini all’interno del punto 7 del provvedimento del 20 novembre 2023 è da intendersi, per le informazioni relative all’anno 2023, al termine del 15 febbraio 2024.
Lo spostamento del termine, si spiega nel provvedimento, nasce dalla volontà dell’Agenzia di venire incontro alle richieste di diversi Gestori di Piattaforma, sia residenti sia non residenti, che avevano segnalato di avere delle difficoltà a rispettare le scadenze di comunicazione previste nel provvedimento del 20 novembre scorso per questo primo anno di applicazione dell’adempimento. La proroga riguarda solo i dati per l’anno 2023, quindi in via ordinaria il termine per effettuare la comunicazione rimane fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.
Oltre alla proroga per la trasmissione delle informazioni sul 2023, il provvedimento pubblicato oggi interviene anche sulle modalità di invio delle comunicazioni, rendendo esplicita, al punto 8 del provvedimento originario, la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati (articolo 3 commi 2-bis e 3 del Dpr n. 322/1998).

Ricordiamo che il Dlgs n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio, la cosiddetta Direttiva “Dac 7”, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio introducendo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. In particolare, in base a tali norme, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo) sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate una serie di informazioni in relazione alle operazioni poste in essere dai venditori attraverso le loro piattaforme ed applicazioni online. Successivamente, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Il provvedimento del 20 novembre 2023 stabilisce le regole operative del Dlgs n. 32/2023, in merito ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione, alle modalità di invio nonché il contenuto e le tempistiche delle comunicazioni dei gestori e il successivo scambio di informazioni dell’Agenzia delle entrate con alle altre Autorità Competenti degli altri Stati membri Ue.

Dac 7 per le piattaforme online, fino al 15 febbraio per gli invii 2023

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Marzo 2026

I crediti Irap degli enti pubblici si compensano in dichiarazione

La mancanza di un codice tributo da indicare nell’F24Ep non è una dimenticanza, ma la conferma del fatto che la compensazione non deve avvenire tramite tale modello L’Irap degli enti pubblici segue un regime particolare sia nella determinazione che nell’utilizzo dei crediti.

Normativa e prassi 3 Marzo 2026

Ramo alberghiero adibito a studentato esente da imposte di registro e bollo

L’agevolazione sul Registro si applica solo alla parte di corrispettivo riferita all’immobile destinato a housing universitario ammesso al finanziamento del ministero dell’Università e della ricerca Con la risposta n.

Attualità 2 Marzo 2026

Danni per il maltempo nel Sud e isole, fisco rinviato per i più colpiti

In Gazzetta ufficiale il decreto che interviene in favore dei cittadini e delle imprese dei comuni in Calabria, Sardegna e Sicilia che hanno subito le conseguenze dell’uragano dello scorso gennaio Venerdì 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n.

Attualità 2 Marzo 2026

Decreto milleproroghe 2026: ufficiale la conversione in legge

Tra le misure fiscali, confermata la proroga al 15 dicembre 2026 per l’aggiornamento catastale degli intestatari di strutture ricettive all’aperto a seguito dell’irrilevanza degli allestimenti mobili In ambito fiscale, il decreto legge di dicembre ha introdotto diverse novità come, in tema di codificazione, il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dei nuovi testi unici tributari, per consentire l’inclusione dei decreti correttivi e integrativi in via di adozione e garantire maggiore organicità al sistema, la proroga dell’operatività del nuovo regime catastale per le strutture ricettive all’aperto (articolo 7-quinquies del  Dl n.

torna all'inizio del contenuto