Normativa e prassi

9 Gennaio 2024

Futuri consulenti finanziari: fiscalità dell’aiuto alla formazione

Il contributo corrisposto dalla banca ai partecipanti a un corso di formazione alla professione di consulente finanziario rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, nel caso in cui il futuro abilitato consulente venga assunto dalla banca, che lo ha formato, tramite un mandato di agenzia, potrà applicare il regime forfettario. È, in estrema sintesi, quanto precisato dall’Agenzia con la risposta n. 3 del 9 gennaio 2024 fornita a un istituto finanziario, che ha chiesto conferma sul trattamento fiscale delle somme corrisposte ai partecipanti.

La banca istante, infatti, ritiene corretto operare, al momento della corresponsione del contributo, la ritenuta d’acconto dell’Irpef, in quanto lo stesso contributo rientra nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir), quale sussidio per fini di studio o addestramento professionale. La norma, difatti, stabilisce che le borse di studio possono essere corrisposte da chiunque, anche da una banca.
Inoltre, il percorso formativo, a fronte del quale è corrisposto il contributo, persegue esclusivamente l’obiettivo di preparare i partecipanti all’esame di consulente finanziario, con la conseguente iscrizione nel relativo albo di riferimento, e svolgere tale attività professionale. Durante il corso, i partecipanti e la Banca non istaurano alcun rapporto assimilabile a quello di lavoro o di collaborazione.
Per questo motivo, qualora uno o più (ex) partecipanti entrassero successivamente a far parte della rete commerciale della banca, con la stipula di un mandato di agenzia, agli stessi dovrebbe essesre concessa la possibilità di applicare il regime forfettario (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge n. 190/2014). Infatti, in questa ipotesi non risulta integrata la causa ostativa secondo la quale “non possono avvalersi del regime forfetario (…) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta” (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, legge 190/2014).

L’Agenzia concorda e, a tal proposito, a supporto della convinzione, richiama non solo le disposizioni normative di riferimento, ma anche alcuni suoi documenti di prassi, come la risoluzione n. 95/2002, dove ha evidenziato che sono fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme percepite dai coloro che svolgono tirocini formativi e di orientamento (articolo 18, legge n. 196/1997). O anche la risoluzione n. 46/2008, nella quale ha precisato che, vista l’ampia formulazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, rientrano nella nozione di borsa di studio anche le somme erogate dalla Cassa delle Ammende a titolo di borse di lavoro collegate ad attività di studio e di addestramento professionale a favore di detenuti ed ex detenuti, purché non diano luogo ad un rapporto di lavoro, neanche a tempo determinato con il soggetto erogante.

Anche in merito al secondo punto, vale a dire riguardo alla possibilità di accedere al regime forfettario per i formati consulenti, che eventualmente entrano nella rete commerciale dell’istante, tramite un mandato di agenzia, come detto, l’Agenzia è d’accordo.
Sull’argomento, con la circolare n. 9/2019 ha chiarito che per “quanto riguarda poi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR, occorre verificare se si possano considerare i soggetti erogatori quali ‘datori di lavoro’ nel senso voluto dalla causa ostativa. A questo proposito, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), hbis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali”.

La conclusione è che, nel caso in esame, tenuto conto che l’istante eroga un “contributo allo studio” riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i relativi percettori potranno applicare il regime forfetario, qualora intraprendano un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la banca, poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge di stabilità 2015.

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