Analisi e commenti

25 Ottobre 2023

La consulta al passo con i tempi sul concetto di corrispondenza

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 22 giugno 2023, ha, tra l’altro, analizzato l’ambito applicativo del concetto di corrispondenza. La citata sentenza segue il ricorso, con cui il Senato della Repubblica ha promosso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di una Procura della Repubblica, con riferimento alle attribuzioni garantite ai membri del Parlamento dalla Costituzione.

Preliminarmente il giudice delle leggi chiarisce come “l’acquisizione di messaggi di posta elettronica e” di messaggistica istantanea “non sia qualificabile come intercettazione”. Al riguardo, nella sentenza si richiamano le sezioni unite penali della Corte di cassazione, le quali hanno chiarito che per intercettazione» – fattispecie che il codice di procedura penale non definisce – deve intendersi (in conformità, peraltro, alla comune accezione del vocabolo) l’apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio” (cfr Corte di cassazione, sentenza n. 36747/2003).
Di conseguenza, per configurare una intercettazione devono ricorrere le seguenti due condizioni:
– “la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’extraneus; questa deve cogliere, cioè, la comunicazione nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”)
l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre”.

Successivamente la Corte costituzionale passa ad analizzare il concetto di corrispondenza.
In merito il giudice delle leggi osserva che “lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS […] e simili” configura una forma di corrispondenza agli effetti degli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione, che dispongono, rispettivamente:
1) “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” – la Corte Costituzionale osserva “che tra i due concetti – «corrispondenza» e «comunicazione» – intercorre, per corrente affermazione, un rapporto di species ad genus
2) “Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza” (cfr. articolo 68 della Costituzione).

Viene, quindi, evidenziato come il concetto di corrispondenza sia così ampio, tale da includere “ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza” e che la tutela accordata dall’articolo 15 della Costituzione “assicura a tutti i consociati la libertà e la «segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»”. La Corte costituzionale ritiene, inoltre, che tale tutela “prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata»” (cfr Corte costituzionale, sentenza n. 2/2023).

La lettura estensiva e orientata ad attualizzare i richiamati principi fa sì che la garanzia costituzionale coinvolga “ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale” (cfr Corte costituzionale, sentenze nn. 1030/1988, 81/1993 e 20/2017).
Quindi, anche la posta elettronica e i messaggi inviati tramite i sistemi di messaggistica istantanea rientrano nella “sfera di protezione” dell’articolo 15 della Costituzione, risultando assimilabili a lettere o biglietti chiusi. In analogia con la riservatezza garantita alla corrispondenza cartacea dal relativo inserimento in una busta chiusa, viene osservato che la posta elettronica è “accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali; mentre” la messaggistica istantanea “è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione”.

Il tema è stato trattato, tra l’altro, anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ritenuto, con riferimento all’applicabilità dell’articolo 8 Cedu, afferente il “diritto al rispetto della vita privata e familiare” riconducibili al concetto di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica (cfr Corte Edu, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, Barbulescu contro Romania, paragrafo 72 e, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, Copland contro Regno Unito, paragrafo 41), gli Sms (cfr Corte Edu, sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber contro Norvegia, paragrafo 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (cfr Corte Edu, grande camera, sentenza Barbulescu, paragrafo 74).
Con riferimento al diritto interno, invece, si osserva che il quarto comma dell’articolo 616 del codice penale comprende espressamente, nella nozione di corrispondenza, oltre a quella cartacea, telegrafica e telefonica, anche quella “informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”.
Per i controlli fiscali di tipo amministrativo si veda il terzo comma dell’articolo 52 del Dpr n. 633/1972 che dispone: «È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale».

Dopo aver analizzato il concetto di corrispondenza, la Corte costituzionale ha verificato se i messaggi di posta elettronica già ricevuti e letti dal destinatario, e conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del mittente o del destinatario, mantenessero o meno la natura di “corrispondenza”.
In merito il giudice delle leggi ricorda che ha già “affermato che la garanzia apprestata dall’art. 15 Cost. si estende anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo): problema postosi particolarmente in rapporto ai tabulati telefonici, contenenti l’elenco delle chiamate in partenza o in arrivo da una determinata utenza” (cfr Corte costituzionale, sentenze nn. 281/1998, 81/1993 e 372/2006).
In particolare, era già stato dichiarato che “la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità – attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto “come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana” (v. sent. n. 366 del 1991) – comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo” (cfr Corte costituzionale, sentenza n. 81/1993).

Atteso quindi che l’acquisizione “dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.”, appare “impensabile” alla Corte costituzionale “che non ne fruisca […] il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore”.
Tale interpretazione appare in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto, nel concetto di corrispondenza, anche i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione “statica”, ossia già avvenuti (cfr Corte Edu, sentenze Copland e Barbulescu).

Anche la giurisprudenza interna del giudice di legittimità appare in linea con tale impostazione. In particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto che il citato articolo 616 del codice penale “tuteli proprio e soltanto il momento “statico” della comunicazione, cioè il pensiero già fissato su supporto fisico, essendo il profilo “dinamico” oggetto di protezione nei successivi artt. 617 e 617-quater cod. pen., che salvaguardano le comunicazioni in fase di trasmissione da interferenze esterne (presa di cognizione, impedimento, interruzione, intercettazione)” (cfr Cassazione, sezione quinta penale, sentenze nn. 30735/2020 e 12603/2017).
Quindi, prendere abusivamente cognizione del contenuto della corrispondenza telematica ad altri diretta e conservata nell’archivio di posta elettronica rende applicabile la sanzione contenuta nel più volte citato articolo 616 del codice penale.

Il giudice delle leggi, infine, conclude che le garanzie costituzionali tutelano la corrispondenza “ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”.
Laddove non si riesca però a valutare, a priori, se il messaggio comunicativo già recapitato e appreso dal destinatario conservi, nella considerazione dei soggetti coinvolti, carattere di attualità, la Corte ritiene che tale carattere debba presumersi, “sino a prova contraria, quando si discuta di messaggi scambiati – come nella specie – a una distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti”.

La sentenza in commento si conclude con l’analisi dell’estratto di conto corrente bancario.
In merito viene osservato, che si tratta di un “riepilogo delle risultanze delle scritture contabili della banca, le quali debbono riportare tutte le operazioni di dare e di avere passate in conto corrente. Si tratta, dunque, di per sé, di un documento contabile interno all’ente creditizio”.
Il fatto che tale documento possa o meno essere inviato al cliente non lo può qualificare in modo automatico come corrispondenza; a nulla appare rilevare, inoltre, ai fini della riconducibilità o meno al concetto di corrispondenza, la presenza in tali documenti di dati personali del contribuente (vedi articoli “Effetti della pseudonimizzazione – 1 Le regole Ue sulla tutela dei dati” e “Effetti della pseudonimizzazione – 2 La giustizia Ue sull’utilizzo dei dati”).
Sul tema, la Corte costituzionale chiarisce che laddove, diversamente dal caso analizzato, “oggetto di apprensione da parte degli organi inquirenti fosse l’estratto conto spedito dalla banca al correntista, si potrebbe effettivamente ritenere che le garanzie previste dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. entrino in gioco” (cfr Cassazione, sezione seconda penale, sentenza n. 952/2018).

La pronuncia in esame appare di significativo interesse, con riferimento all’applicazione della garanzia costituzionale del diritto fondamentale trattato all’articolo 15 della Costituzione, che, come in precedenza evidenziato, dispone che “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.
Si osserva, in particolare, che l’intervento del giudice delle leggi può essere distinto, utilizzando un approccio semplicistico ma a parere di chi scrive efficace nel rielevarne gli effetti, in due fondamentali ambiti, quello conseguente la necessità di garantire l’attualità della Carta costituzionale e quello di assicurarne la concreta e sostanziale applicazione.
Infatti, una lettura estensiva del concetto di corrispondenza che tenga conto dei cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie conferma la piena attualità della prima parte della Carta Costituzionale, che come in precedenza anticipato, si pone a baluardo della garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini.
L’ulteriore approccio estensivo, invece, finalizzato a estendere le garanzie costituzionali previste per la corrispondenza anche ai messaggi di posta elettronica già ricevuti e letti dal destinatario, e conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del mittente o del destinatario, appare invece inerire alla sostanza della garanzia stessa. Tale garanzia, diversamente, si troverebbe limitata al brevissimo periodo di tempo che intercorre tra l’arrivo del messaggio e la relativa lettura da parte del destinatario, la cui durata risulta significativamente influenzata dalle innumerevoli possibilità di accesso ai dati forniti dai device disponibili (smartphone, smatwatch, pc potatili, eccetera).

La consulta al passo con i tempi sul concetto di corrispondenza

Ultimi articoli

Attualità 26 Aprile 2024

Invio delle dichiarazioni Iva 2024, c’è tempo fino al 30 aprile

Ancora pochi giorni per inviare all’Agenzia, nei termini ordinari, la dichiarazione Iva annuale 2024, relativa alle operazioni svolte nel 2023.

Attualità 26 Aprile 2024

Fusioni nei soggetti Ias adopter, neutralità e retrodatazione

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un graduale allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Analisi e commenti 25 Aprile 2024

Bilancio 2024 in pillole – 8 il contributo per il caro energia

La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Attualità 24 Aprile 2024

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022, disponibile online il primo elenco

Il Dipartimento per lo sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblico la prima lista dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

torna all'inizio del contenuto