17 Ottobre 2023
Audizione Entrate al Senato su proroga di termini e versamenti
Dalla nuova scadenza del 15 novembre 2023 per il versamento dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività al differimento al 30 novembre 2024 per la regolarizzazione del quadro RS da parte dei contribuenti che applicano il regime forfetario. Sono alcuni dei punti del Dl n. 132/2023 sulla proroga dei termini normativi e dei versamenti fiscali, trattati oggi, 17 ottobre 2023, durante l’audizione dell’Agenzia delle entrate al Senato in VI Commissione Finanze e Tesoro.
Articolo 2
Per quanto riguarda le cripto-valute possedute alla data del 1° gennaio 2023, viene ricordata la proroga, dal 30 settembre al 15 novembre 2023, per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva pari al 14% sul valore di acquisto introdotta dalla legge di Bilancio 2023. Il versamento era già stato prorogato al 30 settembre 2023 dal “decreto Omnibus”.
Inoltre, l’articolo in esame posticipa sempre al 15 novembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto.
Per “cripto-attività”, si rammenta, si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Lo stesso articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir, classifica come redditi diversi “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.
Articolo 3
Ulteriore misura agevolativa riguarda i versamenti tributari per i residenti, al 4 luglio 2023, nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi metereologici in Lombardia. I tributi e contributi in scadenza dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
Articolo 4
In tema di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili, diversi da quelli utilizzati per esercizio d’impresa, è prevista una proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2023 per il versamento della sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale.
Le regole valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni che, entro il 30 novembre 2023 (non più entro il 30 settembre), si trasformino in società
semplici.
Articolo 6
Altra novità in arrivo riguarda i contribuenti forfetari. L’articolo 6 del decreto in esame modifica il termine per effettuare gli obblighi informativi per l’attività svolta (articolo 1, comma 73, legge n. 190/2014) che slitta così al 30 novembre 2024 senza l’applicazione di sanzioni. L’obbligo consiste in un aggiornamento del quadro RS del modello Redditi Pf attraverso la conferma, da parte del contribuente, del mancato sostenimento di spese o l’indicazione di alcuni dati relativi ai costi sostenuti. L’adempimento consente all’Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività di incremento della compliance dichiarativa e di analisi del rischio sui soggetti in regime forfetario per i quali, non trovando applicazione gli Isa, mancano fonti di informazione.
Lo scopo, dunque, è ampliare il termine per comunicare le informazioni previste dall’articolo 1, comma 73, della legge n. 190/2014, offrendo al contribuente l’opportunità di rimediare a eventuali omissioni in un’ottica di promozione della compliance. La norma non incide, comunque, sull’adempimento dichiarativo né per quest’anno né per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), limitandosi, per il solo periodo d’imposta 2021, a rimettere in termini i contribuenti forfetari, che potranno, pertanto, inviare i dati entro il 30 novembre 2024 senza l’applicazione di sanzioni.
Articolo 7
Infine, in tema di credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas, viene anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine per l’utilizzo del bonus riconosciuto per il primo e il secondo trimestre 2023, sia che il credito venga fruito direttamente sia che sia stato ceduto.
Si tratta nello specifico dei contributi riconosciuti a favore:
– delle imprese “energivore”, nella misura del 45% e del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente, nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023
– delle imprese diverse dalle “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del 35% e del 10%, rispettivamente, per il primo e il secondo trimestre 2023
– per le imprese “gasivore” e “non gasivore” nella misura del 45% e del 20%, rispettivamente, per il primo e il secondo trimestre 2023.
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