13 Ottobre 2023
Gasoli paraffinici “commerciali”: adempimenti contabili dei gestori
Gli esercenti depositi o impianti, che detengono e movimentano gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento, impiegati negli usi elencati alla Tabella A del Dlgs n. 504/1995, che in tema di accise ora sono trattati come il gasolio commerciale, sono tenuti a richiedere l’aggiornamento della licenza d’esercizio all’ufficio delle dogane competente e a utilizzare i nuovi Cadd, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni (Dl n. 57/2023) entro il 1° dicembre 2023.
Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico, ai fini fiscali, formerà oggetto di separata contabilizzazione, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.
È quanto afferma l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella circolare n. 21 del 13 ottobre 2023, con la quale, comunque, cristallizza le consolidate modalità per la presentazione telematica dei dati relativi alle contabilità, a cura degli obbligati. In particolare, per quanto riguarda l’identificazione delle partite movimentate negli usi agevolati mediante l’indicazione delle causali di movimentazione e delle posizioni fiscali.
Per chiarezza, l’Agenzia fiscale ricorda che con l’aggiunta dell’articolo 3-quinquies al Dl n. 57/2023, al momento della conversione, è stato disposto che il trattamento specifico sul gasolio commerciale (articolo 24-ter, Dlgs n. 504/1995 – Testo unico delle accise), nonché delle altre agevolazioni per il gasolio previste dalla Tabella A allegata, si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati in sostituzione del gasolio commerciale “tradizionale”.
Questi gasoli, ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (Uni En 15940) sono caratterizzati da una filiera produttiva e distributiva distinta da quella del gasolio più conosciuto di origine fossile (Uni En 590) e sono, pertanto, prodotti commercialmente e fiscalmente distinti da tale ultima tipologia.
Attualmente, in Italia è già commercializzato, presso i distributori stradali di carburanti, il gasolio paraffinico ottenuto da idrotrattamento, e sono in via di adeguamento i depositi per lo stoccaggio di un particolare tipo di gasolio paraffinico da sintesi, ottenuto a partire da idrocarburi gassosi.
Considerato che il gasolio da fonte fossile (Uni En 590) e i gasoli paraffinici da sintesi e da idrotrattamento (Uni En 15940) sono classificati con gli stessi codici Nc (2710 e 1943) e Cpa (E430 ed E440), per identificare e distinguere contabilmente i prodotti energetici in argomento, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai soli fini di competenza, istituisce nuovi codici (Cadd) da utilizzare in combinazione con i relativi codici Cpa ed Nc:
• Cpa E430 Nc 27101943 Cadd S182 – per l’Hvo
• Cpa E440 Nc 27101943 Cadd S182 – per l’Hvo denaturato
• Cpa E430 Nc 27101943 Cadd S183 – per il gasolio Gtl di origine fossile
• Cpa E440 Nc 27101943 Cadd S183 – per il gasolio Gtl di origine fossile denaturato
• Cpa E430 Nc 27101943 Cadd S184 – per il gasolio Gtl Rfnbo
• Cpa E440 Nc 27101943 Cadd S184 – per il gasolio Gtl Rfnbo denaturato.
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