5 Ottobre 2023
Anche gli abbonamenti al bus nella dichiarazione precompilata
Nero su bianco, con il provvedimento firmato il 4 ottobre dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, e pubblicato oggi, le modalità con cui gli enti pubblici o gli affidatari dei servizi pubblici di trasporto locale, regionale e interregionale dovranno comunicare all’anagrafe tributaria le spese sostenute dagli utenti per l’acquisto degli abbonamenti, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
In sostanza, un onere detraibile in più tra quelli già inseriti nei modelli 730 e Redditi Pf preconfezionati dall’Agenzia e uno in meno da aggiungere da parte dei contribuenti.
Il provvedimento siglato oggi recepisce quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto Mef del 29 marzo 2023. La norma richiamata dispone che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettano telematicamente, all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni 2023 e 2024 e obbligatoriamente dal 2025, una comunicazione con le informazioni relative alle spese tracciabili sostenute dagli utenti nell’anno precedente, per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali, al netto di eventuali rimborsi erogati nell’anno. È richiesta l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e di quelli che hanno sostenuto le spese al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento. L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.
Le spese devono essere comunicate entro il 16 marzo di ciascun anno tramite i servizi telematici dell’Agenzia e utilizzando i software di controllo forniti gratuitamente dalle Entrate. Con riguardo a questa scadenza è utile precisare che il comma 4 dell’articolo 16-bis del Dl n. 124/2019 ha stabilito che “La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo”. Il riferimento di base è, quindi, come riportato nel provvedimento in esame, l’articolo 78 della legge n. 413/1991 (che individua il termine di trasmissione per gli oneri detraibili e deducibili ai fini dell’elaborazione della precompilata richiamato dal provvedimento in esame) che, tuttavia, non è stato modificato nonostante l’intervento del 2019. Infatti il Dl n. 124/2019 non tocca direttamente l’articolo 78, ma dispone una modifica del termine che riporta.
Il nuovo adempimento, precisa il provvedimento, riguarda soltanto gli abbonamenti che riportano gli elementi identificativi dell’intestatario (dati anagrafici, eccetera), sono esclusi, quindi, i titoli di viaggio per i quali non è prevista la registrazione di tali informazioni.
Per il solo 2023 non è necessario indicare il codice fiscale dell’acquirente.
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi (delle precedenti comunicazioni ordinarie o sostitutive acquisite positivamente) o di annullamento (delle comunicazioni ordinarie o sostitutive già acquisite positivamente). Se la trasmissione è andata a buon fine all’utente sarà recapitata una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. In caso di rifiuto del file l’utente riceverà, invece, una ricevuta con i motivi dello scarto. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
Opposizione a due vie
Così come avviene per gli altri tipi di spese che vengono comunicati all’Agenzia (come le spese sanitarie, le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, le rette relative alla frequenza degli asili nido o le spese scolastiche e universitarie), gli abbonati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi a tali spese e di non farli inserire, quindi, nella propria dichiarazione precompilata.
È consentito in ogni caso ripensarci e inserire gli stessi importi esclusi in prima battuta al momento della modifica e integrazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’opposizione può essere esercitata dal 1° gennaio e fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicandola direttamente all’Agenzia delle entrate.
Nella comunicazione devono essere fornite le stesse informazioni contenute nel fac-simile pubblicato sul sito dell’Agenzia. L’opposizione va trasmessa debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, tramite e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.
Per le spese 2023 la modalità su descritta potrà essere esercitata a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Dagli abbonamenti acquistati nel 2024, l’opposizione può essere dichiarata anche direttamente al gestore del servizio pubblico al momento del sostenimento della stessa o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 15 Settembre 2026
Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026
L’Agenzia, in assenza di una specifica indicazione della norma, chiarisce il periodo di imposta a cui deve essere imputato il limite reddituale di 50 mila euro per poter accedere all’agevolazione Con la risposta n.
Attualità 15 Settembre 2026
Credito d’imposta librerie 2026: è ora di presentare le richieste
Il contributo sarà calcolato sulla base dei costi sostenuti dagli esercenti nel 2025 per mantenere aperto e svolgere l’attività presso uno specifico punto vendita Anche quest’anno settembre è il mese in cui si riapre la possibilità per le librerie di beneficiare del tax credit loro dedicato.
Attualità 15 Settembre 2026
Si torna in classe, riparte Fisco e Scuola
Anche quest’anno Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione delle scuole progetti e materiali didattici per portare l’educazione fiscale tra i banchi Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione riprendono le attività di educazione fiscale nelle scuole.
Analisi e commenti 14 Settembre 2026
Iva erroneamente detratta, regole nel segno della Ue
Il Dlgs n. 87/2024 ha recepito gli orientamenti della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione italiana ridefinendo il sistema sanzionatorio in chiave di neutralità e proporzionalità Il destino dell’Iva erroneamente addebitata in fattura e il conseguente ripristino del principio di neutralità costituiscono da tempo oggetto di un vivace confronto tra giurisprudenza interna ed europea.