28 Settembre 2023
Definizione agevolata liti fiscali: il punto sulla sorte delle sanzioni
Le sanzioni relative ai rilievi effettuati dall’Agenzia in materia di transfer pricing, se i connessi tributi accertati sono sottoposti a procedura amichevole avviata tra Stati (ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/Cee), non rientrano tra quelle definibili in maniera agevolata (articolo 1, commi da 186 a 205, legge n. 197/2022). Si tratta, infatti, di sanzioni correlate a tributi non pagati.
È quanto afferma, in estrema sintesi, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 437 del 26 settembre 2023, fornita a una società, la quale ritiene che, nonostante i rilievi in materia di transfer pricing non siano più in giudizio per la parte relativa all’imposta, il versamento degli importi dovuti per la definizione ne determini il perfezionamento in relazione alla controversia nella sua totalità, e dunque anche rispetto alle sanzioni relative alle richiamate pretese, senza che sia necessario versare un ulteriore importo per la definizione di tali sanzioni.
Nell’argomentare il proprio ragionamento, l’Agenzia ripercorre le norme in questione, soffermandosi, tra l’altro, sul comma 191 della richiamata legge 197/2023, secondo il quale, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
In sostanza, osserva l’Amministrazione, il legislatore consente al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi solo facendosi carico dell’intero tributo contestato o di una sua quota, in ragione del grado e dello stato del giudizio.
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, tuttavia, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfer pricing non rientra tra quelle definibili ai sensi del citato comma 191, trattandosi di una sanzione correlata a un tributo che, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati, non è stato corrisposto.
A supporto entra in gioco la prassi e, precisamente la circolare n. 6/2019, emanata con riferimento alla definizione delle liti pendenti di cui all’articolo 6 del Dl n. 119/2018, secondo cui “per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione” e, ancora “l’espressione ”qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento”.
A parere dell’Agenzia, questi chiarimenti continuano a essere attuali anche con riferimento alla definizione delle liti pendenti disciplinata dall’ultima legge di bilancio.
Considerato che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, queste non potranno essere definite in maniera agevolata. All’istante resta la possibilità di rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.
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