Normativa e prassi

12 Settembre 2023

Esclusività e continuità del lavoro, salvi con la trasferta occasionale

Un lavoratore italiano distaccato in Germania dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della Consociata tedesca appartenente al gruppo, può fruire della determinazione del reddito su base convenzionale (articolo 51, comma 8-bis del Tuir) anche se ha effettuato occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania, tra cui l’Italia.

La presenza occasionale del dipendente in Italia non fa venir meno lo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a patto che il soggiorno all’estero superi i 183 giorni all’anno e sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. E’la sintesi della risposta n. 428 del 12 settembre 2023 dell’Agenzia delle entrate.

Il caso in esame, quindi, riguarda l’applicazione della retribuzione convenzionale a un dipendente italiano distaccato in Germania che effettua per lavoro delle trasferte all’estero.

L’Agenzia ricorda l’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, secondo cui “il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”.

Tali retribuzioni sono fissate ogni anno entro il 31 gennaio tramite decreto.

La determinazione del reddito su base convenzionale e non sulla retribuzione effettivamente corrisposta, si rivolge a quei dipendenti che pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia (articolo 2, comma 2, del Tuir).

L’applicazione della misura di favore prevede che:

  • il lavoratore distaccato all’estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato ministero fissa la retribuzione convenzionale
  • il lavoro abbia carattere di permanenza o sufficiente stabilità
  • l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
  • il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Nel caso in esame rileva l’Agenzia, sono presenti tutti i requisiti elencati: il dipendente è un dirigente del settore Commercio categoria prevista dalla disposizione in commento, la prestazione lavorativa all’estero è stabile e costituisce l’oggetto esclusivo del lavoro e il dipendente ha lavorato in Germania per più di 183 giorni nel 2022, considerando che su quest’ultimo punto la normativa non richiede un periodo continuativo.

L’Agenzia, sulla base delle informazioni fornite dall’istante e alla luce del quadro normativo delineato, ritiene che al lavoratore distaccato in Germania per esigenze aziendali che effettua anche occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania tra cui l’Italia, possa senz’altro applicarsi la disposizione sulla retribuzione convenzionale in quanto le trasferte estere non fanno venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso la consociata estera, fermo restando che il lavoro all’estero superi i 183 giorni all’anno e che, come dichiarato dall’istante, siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla disposizione di favore.

Esclusività e continuità del lavoro, salvi con la trasferta occasionale

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