Analisi e commenti

29 Agosto 2023

Adempimenti dei forfetari – 2 come entrare e rimanere nel regime

Passiamo ora al procedimento di fatturazione. Nonostante oggi la fatturazione elettronica sia obbligatoria solo per i contribuenti forfetari, che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro, e lo sarà sempre, anche quando non si superi tale soglia, solo a partire dall’inizio del prossimo anno, ipotizziamo comunque di procedere in tal senso.

L’articolo 39 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) prevede che le fatture elettroniche siano conservate in modalità elettronica. Il processo di conservazione elettronica è usualmente fornito da provider privati certificati; tuttavia, l’Agenzia delle entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio. Tale servizio è accessibile utilizzando il portale “Fatture e Corrispettivi”. Per usufruirne è necessario aderire alla convenzione di servizio. L’adesione all’accordo avviene mediante esplicita accettazione delle condizioni in esso contenute dall’utente nell’area del servizio di conservazione. Nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi” seguendo il percorso: “Fatturazione elettronica e Conservazione > Conservazione > Accedi alla sezione conservazione”, si aprirà una pagina che consente di prendere visione del Manuale del servizio di conservazione (nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione eseguito sulle fatture) e dell’Accordo di servizio. Selezionando, poi, le caselle presenti nella pagina, il servizio si attiverà.

L’Agenzia mette a disposizione tre tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche:

  • una procedura web
  • un software scaricabile su Pc
  • un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae.

Tali procedure sono rivolte soprattutto agli operatori che emettono un numero contenuto di fatture.

Ipotizzando di voler compilare una fattura mediante la procedura web, dal portale “Fatture e Corrispettivi” si può seguire il percorso: “Fatturazione elettronica e Conservazione > Crea nuovo file”, scegliendo così, a seconda dei casi, tra fattura ordinaria, fattura semplificata o fattura Pa. Per le fatture che evidenziano importi non assoggettati a Iva superiori a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro. L’importo del bollo, quando addebitato in fattura al cliente, assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva (cfr risposta n. 428/2022 e circolare n. 5/2021, paragrafo 3.3).
All’interno dello stesso portale, l’Agenzia mette anche, a disposizione dei contribuenti, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con quelli delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

I contribuenti possono, dunque, verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del tributo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia. Se, invece, ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione. Fermo restando che dovranno fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica. Il contribuente può anche modificare l’Elenco B aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che dovrebbero scontare l’imposta ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Sulla base dei dati presenti nei due elenchi, il sistema procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato ordinariamente secondo le scadenze:

  • del 31 maggio, con riferimento all’importo dovuto per il primo trimestre (se la somma dovuta non supera i 5mila euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre)
  • del 30 settembre, con riferimento all’importo dovuto per il secondo trimestre (se la somma dovuta, con riferimento ai primi due trimestri, non supera i 5mila euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre)
  • del 30 novembre, con riferimento all’importo dovuto per il terzo trimestre
  • del 28 febbraio dell’anno successivo, con riferimento all’importo dovuto per il quarto trimestre.

Il pagamento può essere eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Si può seguire il percorso: “Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati Iva > Fatture elettroniche > Pagamento imposta di bollo”.

Per gli acconti e il saldo dell’imposta sostitutiva relativa al regime forfetario si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo e in acconto, compensazione e rateazione dell’Irpef (cfr circolare n. 10/2016, paragrafo 4.4 e circolare n. 9/2019, paragrafo. 4.4).

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 1792 – imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo
  • 1790 – imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata
  • 1791 – imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto seconda rata o in unica soluzione.

Per procedere al pagamento della sostitutiva, ipotizziamo di utilizzare il servizio “F24 Web”, che consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare alcun software. Sempre accedendo alla propria area riservata, e seguendo il percorso: “Servizi > Pagamenti > Pagamenti F24” si può iniziare la compilazione del modello, per poi procedere all’invio diretto una volta validato l’F24 e inserito il codice Iban.

Da ultimo alcune indicazioni sull’adempimento dichiarativo. Ordinariamente, salvo proroghe, per un contribuente forfetario il termine di presentazione telematica del modello Redditi persone fisiche è il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Se il termine scade di sabato o in un giorno festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo.
La dichiarazione può essere preparata, seguendo le istruzioni al modello, tramite il software di compilazione Redditi persone fisiche. Per procedere in autonomia alla trasmissione telematica occorre anche l’installazione dell’applicazione Desktop Telematico, e al suo interno di FileInternet e del relativo modulo di controllo. L’utilizzo di questi programmi presuppone l’installazione della Java virtual machine.

Fine
la prima puntata è stata pubblicata venerdì 25 agosto

Adempimenti dei forfetari – 2 come entrare e rimanere nel regime

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