21 Agosto 2023
Focus su delega riforma fiscale – 5 Per l’Iva, salta l’obbligo del pro-rata
L’articolo 7 della delega fiscale definisce i principi e i criteri direttivi bussola della revisione della normativa Iva. Tra gli interventi da mettere in cantiere: la ridefinizione dei presupposti dell’imposta in linea con le direttive dell’Unione europea, la rivisitazione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la modifica di alcune detrazioni, e interventi più specifici riguardanti il gruppo Iva, il terzo settore e le importazioni di opere d’arte.
La necessità di mettere mano ai presupposti dell’imposta, si legge nella relazione illustrativa del Governo, deriva, in primo luogo dalla disomogeneità tra ordinamento interno e unionale emersa dai criteri elaborati dalla Corte di giustizia Ue. I dubbi interpretativi generati da tale discordanza devono essere eliminati tramite un intervento sistematico di carattere normativo. Ad esempio, in tema di territorialità, l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto Iva, tratta unitariamente le cessioni di beni con e senza trasporto, mentre articolo 32 della direttiva Iva 2006/112/Ce analizza distintamente le due ipotesi. Anche per quanto riguarda il presupposto oggettivo, secondo l’Esecutivo sarebbe opportuno puntare, sempre sulla scia dei criteri unionali, a una maggiore valorizzazione del concetto economico sostanziale rispetto a quello giuridico, che invece occupa un posto di primo piano nel nostro ordinamento.
Le operazioni esenti da Iva reclamano, inoltre, una più attenta definizione sempre all’insegna delle indicazioni Ue e della Corte di giustizia europea. Occorrono disposizioni che consentano al contribuente di optare, se più conveniente, per l’imponibilità dell’operazione anche se disponibile la chance dell’esenzione.
È necessario, innanzitutto, fare ordine nel settore immobiliare caratterizzato da una normativa complessa, che distingue i regimi agevolativi in base alla natura strumentale o abitativa del bene e alle categorie degli operatori interessati. Attualmente, è prevista una generale esenzione per la cessione e la locazione di fabbricati, ma sono molte le deroghe al regime. Il sistema, quindi, va strutturato e semplificato.
Da rivedere anche le aliquote Iva. Attualmente l’Iva ordinaria è del 22%, del 4, 5 e 10 per cento le ipotesi di Iva ridotta. L’intervento di modifica mira a introdurre, in armonia con la direttiva Ue su richiamata, trattamenti Iva agevolati omogenei rispetto a quelli in vigore negli altri Stati membri per beni e servizi similari. Si potrebbe giungere all’applicazione, ad esempio, di due aliquote ridotte non inferiori al 5%, una inferiore a tale misura, e una ad “aliquota zero”, vale a dire una esenzione con diritto a detrazione.
Le aliquote light o l’esenzione sono riservate alle categorie di beni e servizi, di spessore sociale, elencate nell’allegato III della direttiva menzionata. Le agevolazioni, più nello specifico, possono riguardare un numero limitato di casi, stabiliti, per quanto riguarda le aliquote non inferiori al 5%, fino a un massimo di 24 categorie dell’allegato, e, per quanto riguarda le aliquote inferiori, in un massimo di 7 categorie.
Prevista, inoltre, in deroga al regime ordinario, la possibilità di applicare gli sconti, nei limiti sopra indicati, a particolari condizioni, anche alle cessioni di abitazioni non comprese nell’allegato richiamato.
Altra novità, l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione secondo le indicazioni della direttiva n. 2022/542/UE del 5 aprile 2022 del Consiglio europeo.
Tra gli interventi più significativi in tema di Iva, un posto di rilievo spetta alle le novità in materia di detrazioni. Tra queste, in primo piano, l’introduzione della facoltà di applicare il criterio del pro-rata di detraibilità soltanto ai soli beni e servizi a uso promiscuo, utilizzati, cioè, sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti. In sostanza viene rimosso l’obbligo del pro-rata generalizzato.
Andranno aggiornati, poi, alla luce della normativa Ue, i criteri della detraibilità Iva sui fabbricati, esclusa attualmente in caso di acquisto, locazione, gestione e recupero di immobili residenziali da parte di imprese diverse da quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività edilizia nel settore abitativo. Anche in questo caso, la detraibilità o meno dell’Iva dovrà dipendere dalla natura dell’operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato.
Infine, la delega, sempre in tema di detrazioni Iva, prevede che per beni e servizi acquistati o importati per i quali l’imposta diventa esigibile nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. Salta, pertanto, il paletto per cui la detrazione può essere esercitata nel periodo in cui la fattura è ricevuta e non nel periodo in cui l’imposta è diventata esigibile.
Sulla scrivania anche la revisione della disciplina dell’Iva di gruppo, con lo scopo di semplificare i criteri e le condizioni di accesso all’istituto. Nello specifico, la delega invita ad alleggerire, rispetto alla normativa vigente, i vincoli soggettivi che consentono la costituzione della compagine.
Più leggeri, infine, per le attività di interesse generale, gli adempimenti Iva a carico del Terzo settore. In particolare la delega richiama l’allineamento alle disposizioni introdotte dall’articolo 5, comma 15-quater, del Dl n. 146/2021 che, con decorrenza 1° gennaio 2024, modificano gli articoli 4 e 10 del decreto Iva, includendo nel regime di esenzione Iva alcune prestazioni di servizi e cessioni di beni rese dagli enti non profit di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti.
fine
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 11 agosto
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 14 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 17 agosto
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