8 Agosto 2023
Mediazione e gratuito patrocinio, in GU i decreti sugli incentivi
Con due decreti pubblicati ieri, 7 agosto, in Gazzetta Ufficiale, entrambi datati 1° agosto 2023 e a firma congiunta dei ministri della Giustizia e dell’Economia e delle finanze, viene tracciato il quadro attuativo della nuova mediazione, a valle della riforma per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Dlgs n. 149/2022). Nello specifico i due nuovi provvedimenti definiscono le agevolazioni, concesse sotto forma di credito d’imposta, che hanno lo scopo di favorire l’accesso ai procedimenti di mediazione civile e commerciale e della negoziazione assistita, con le modalità di presentazione della relativa domanda, nonché la liquidazione e il pagamento, anche attraverso il riconoscimento di credito di imposta, degli onorari degli avvocati delle parti ammesse al patrocinio gratuito.
Il primo decreto 1° agosto disciplina la compilazione e le modalità di invio della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta disposti con l’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010 e con l’articolo 21-bis del decreto legge n. 83/2015.
Nel caso dell’articolo 20 del Dlgs n. 28/2010, si tratta delle agevolazioni riconosciute quando la procedura di conciliazione giunge a buon fine (comma 1). Alle parti è riconosciuto un credito d’imposta, commisurato all’indennità corrisposta fino a un massimo di 600 euro; in caso di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, alle parti spetta inoltre un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a 600 euro. Tali crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino a limite massimo di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 per quelle giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
Il comma 3 dell’articolo 20 riconosce un credito d’imposta, non maggiore di 518 euro, comparato al contributo unificato versato dalla parte, per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.
Con il comma 4 dell’articolo 20 del Dlgs n. 28/2010, infine, viene attribuito un credito d’imposta anche per l’organismo di mediazione, da calcolare in base all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24.000 euro.
La domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, completa dei dati del soggetto che matura il diritto, delle fatture e dei pagamenti, deve essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. L’invio dell’istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma accessibile del sito internet giustizia.it con le credenziali Spid, Cie (almeno di livello 2) e Carta nazionale dei servizi.
L’articolo 21-bis del decreto n. 83/2015, successivamente convertito con la legge n. 132 dello stesso anno, prevede la corresponsione di un credito d’imposta da rapportare al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria, conclusa con successo.
Anche in questo caso la domanda, che deve però contenere anche i dati della negoziazione obbligatoria e dell’accordo raggiunto, andrà inviata con le stesse specificità dell’altra.
Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta, deve presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere. Il decreto reca precise indicazioni per ciascuna tipologia di domanda.
Il ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.
I crediti d’imposta sono fruibili in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), tramite modello F24, a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione da parte del ministero. Per le agevolazioni è stato stanziato un limite di spesa di 5 milioni di euro annui, oltrepassato il quale le somme riconosciute verranno erogate in maniera proporzionale tra quelle richieste e quelle a disposizione.
Il ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco degli a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso.
Il secondo decreto 1° agosto determina l’onorario che spetta all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo (articolo 5, comma 1 e articolo 5-quater del Dlgs n. 28/2010 e articolo 3 del Dl n. 132/2014), nonché le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito d’imposta o di pagamento del relativo importo.
All’avvocato che svolge attività nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita spetta il compenso in base ai parametri forensi, come stabilità dall’articolo 20, comma 1-bis del decreto n. 55/2014del ministero della Giustizia, ridotto della metà.
Nel testo sono specificate le modalità di liquidazione della parcella e il pagamento dell’importo: in particolare, il legale può scegliere se fruire del credito di imposta, che può essere speso in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure procedere al pagamento di quanto dovuto dopo aver emesso fattura elettronica intestata al ministero della Giustizia.
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