Normativa e prassi

4 Agosto 2023

Senza Iva le foto dei beni esposti solo se hanno rilevanza culturale

Una società che vuole offrire un nuovo servizio consistente nell’esposizione al pubblico di opere realizzate dai suoi soci, al solo scopo di aumentare la vendita dei biglietti per lo spazio espositivo da lei allestito, può fruire dell’esenzione Iva sull’eventuale diffusione online delle immagini dei beni esposti se, oltre all’assenza di scopi commerciali, è presente anche il requisito della rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere. È la sintesi della risposta n. 417 del 4 agosto 2023 con cui l’Agenzia ripercorre e chiarisce le misure e i requisiti necessari all’esenzione impositiva, esprimendo tuttavia perplessità sulla rilevanza culturale e sociale dell’allestimento, elemento fondante per l’applicazione dell’agevolazione, non essendo di sua competenza la valutazione di tale requisito.

Nel dettaglio la società istante, che si occupa di allestimento di stand nel settore della moda e del luxury e di consulenze nell’ambito del design, vuole offrire un nuovo servizio, precisamente l’esposizione al pubblico di opere artistiche di propria realizzazione, finalizzato non alla vendita delle stesse opere ma ad aumentare l’acquisto dei biglietti dello spazio espositivo.

Chiede quindi se la diffusione “virale” online delle immagini, generata dall’evento, potrebbe costituire un ”beneficio commerciale indiretto” e di conseguenza precludere l’applicazione dell’esenzione Iva prevista per le mostre (numero 22, articolo 10, comma 1, Dpr n. 633/1972) che richiede invece l’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

L’istante precisa che il nuovo servizio di esposizione delle opere prodotte dai soci, nell’apposito spazio dalla stessa allestito, non è finalizzato a scopi commerciali.

L’Agenzia dopo aver richiamato la citata norma del decreto Iva che prevede l’esenzione Iva per le ”le prestazioni (…) inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, (…) e simili”, ricorda anche i requisiti necessari per l’esenzione, puntualmente indicati nella risoluzione n. 85/2004 in cui viene precisato che possono ricondursi tra le operazioni esenti ai fini Iva, “le mostre a carattere culturale e sociale che presentino i seguenti requisiti:
1) esposizione in spazi appositi di quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico;
2) scopo divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.);
3) assenza di scopi speculativi o commerciali anche indire”.

L’Agenzia chiarisce al riguardo che l’eventuale divulgazione social delle opere artistiche della società da parte dei visitatori non costituisce di per sé un ostacolo all’applicazione dell’esenzione. È invece di ostacolo l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere, la cui valutazione però esula dalle competenze dell’Agenzia.  

Al riguardo l’Agenzia evidenzia un importante punto chiarito dalla risoluzione n. 30/1998, e cioè che l’esenzione prevista del decreto Iva in tema di mostre ”…opera ogni qual volta vengono esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza”.

In conclusione affinché operi l’esenzione in esame è necessaria la sussistenza di tutti e tre i requisiti indicati dalla norma.

Senza Iva le foto dei beni esposti solo se hanno rilevanza culturale

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