Normativa e prassi

3 Agosto 2023

Mercato “vecchio” o “nuovo” non fa differenza, l’Iva è al 10%

Usufruiscono dell’Iva del 10% le prestazioni di servizio previste dal contratto di appalto stipulato da un Comune per le opere urbanistiche, finanziate con fondi del Pnrr, che prevedono, tra l’altro, la completa ristrutturazione del “vecchio mercato” di quartiere e la realizzazione di un “nuovo mercato” destinato a ospitare temporaneamente gli operatori, cioè fino al termine del recupero della struttura già esistente. In estrema sintesi, è quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 415 del 3 agosto 2023.

L’istante è un Comune che intende portare a termine un complesso progetto di rigenerazione urbana mediante i finanziati del Pnrr. Il piano consiste, tra l’altro, nella realizzazione di un nuovo “temporaneo” mercato di quartiere e nella ristrutturazione della vecchia struttura attraverso lo svuotamento dell’intero edificio, il ripristino e la sostituzione delle fondamenta, la sostituzione della copertura e la modificazione volumetrica.

L’ente chiede se è applicabile l’Iva al 10% per:

  • la ristrutturazione edilizia del vecchio mercato esistente in base al combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) e del numero 127-quaterdecies) della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva
  • la realizzazione del nuovo mercato destinato a ospitare temporaneamente gli operatori di quello già esistente per tutto il tempo necessario al completamento dei lavori di ristrutturazione, in base al combinato disposto del numero 127-quinquies della citata Tabella A, parte terza, allegata al decreto I e dell’articolo 4 della legge n. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della legge n. 865/1971.

L’Agenzia delle entrate ritiene di sì. Il documento di prassi riporta nel dettaglio le norme che disciplinano le agevolazioni richiamate e cita anche i numerosi documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sull’argomento.

In sintesi, riguardo al primo quesito, la riduzione dell’aliquota prevista dal numero 127-quaterdecies invocato dall’istante, è applicabile, tra l’altro, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di:

  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

Il beneficio fiscale, spiega la circolare dell’Agenzia n. 2/1994, prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero. Inoltre, come previsto dal Testo unico dell’edilizia, la ristrutturazione edilizia può comportare anche un aumento della volumetria sempreché sia finalizzata alla realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana. Dello stesso tenore anche i chiarimenti della circolare n. 57/1998, secondo la quale dalla ristrutturazione può derivare anche una vera e propria trasformazione urbanistica.

Per quanto concerne il secondo quesito ricordiamo che in base al numero 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva, l’imposta al 10% può essere applicata, tra l’altro, alle cessioni di “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. Secondo il successivo numero 127-septies lo sconto vale anche per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127quinquies”.
La risposta evidenzia, al riguardo, che sia la legge n. 847/1964 che il Tu Edilizia includono i “mercati di quartiere” tra le opere di urbanizzazione secondaria e quindi agevolabili.
L’Agenzia delle entrate, da parte sua, ha più volte precisato, con diversi documenti di prassi, che le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economica, istruzione, cultura e tempo libero, all’interno di un centro abitato, con lo scopo di migliorare il livello qualitativo di vita dei propri abitanti (risoluzioni n. 157/2001 e n. 394/2007; risposta n. 402/2022).
In sostanza, secondo le finalità della norma, sono agevolabili anche le opere di urbanizzazione che, seppur non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, sono indispensabili per alzare gli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti dalla comunità.

Tornando all’interpello, il contratto di appalto stipulato dal Comune per la realizzazione del progetto finanziato tramite Pnrr ha per oggetto la redazione della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire l’intervento. Rientrano nell’appalto anche i servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il lavoro completamente compiuto.

In definitiva, l’oggetto del contratto di appalto comprende sia la ristrutturazione edilizia del “vecchio mercato” e la riqualificazione delle aree adiacenti sia la realizzazione del “nuovo mercato”.

Esaminati gli elementi forniti nell’interpello e il quadro normativo e di prassi, l’Amministrazione finanziaria ritiene che:

  • riguardo al recupero del “vecchio mercato”, può trovare applicazione l’aliquota del 10% ai sensi del citato numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva se rispettate le caratteristiche definite dal Tu Edilia e dalla circolare n. 57/1998, con particolare riferimento al possesso del titolo abilitativo
  • e Iva al 10% anche per la realizzazione del “nuovo mercato” ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies richiamati della Tabella A, parte terza, del decreto Iva. L’agevolazione può essere applicata a prescindere dal fatto che la struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ”vecchio mercato” e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere per provvedere allo stesso intervento  di  ristrutturazione.  In estrema sintesi, quel che conta è che l’opera risulti di urbanizzazione secondaria, destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare, e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.
Mercato “vecchio” o “nuovo” non fa differenza, l’Iva è al 10%

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