2 Agosto 2023
Art bonus per la fondazione privata che gestisce l’immobile pubblico
Rientrano nell’agevolazione Art bonus le erogazioni liberali a favore di una fondazione di diritto privato destinate alla manutenzione, conservazione e valorizzazione del palazzo di proprietà della Regione in cui la fondazione ha sede e svolge la propria attività, se l’immobile ha la caratterizzazione giuridica di bene culturale. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 411 del 2 agosto 2023, sulla base del parere espresso dal ministero della Cultura.
Nell’immobile la fondazione che chiede il chiarimento svolge attività museale polivalente con fototeca, biblioteca e archivio storico aperti al pubblico. Tra le Regione, proprietaria anche dei beni che trovano posto nell’edificio, e la fondazione, è stipulato un comodato transattivo dovuto all’esistenza di un vincolo di unitarietà tra tali beni e il fabbricato, stabilito con decreto dell’allora ministero dei Beni e delle Attività culturali.
L’istante ritiene che le erogazioni liberali versate a suo favore, finalizzate al sostegno della propria attività, rientrino nell’ambito di applicazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma1, del Dl n. 83/2014, meglio conosciuto come “Art Bonus”, e ne chiede conferma all’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle entrate delinea, come di consueto, il quadro normativo e di prassi che definisce i requisiti soggettivi e oggettivi che consentono di accedere all’agevolazione richiamata nell’interpello.
In particolare ricorda la circolare n. 24/2014 secondo la quale è possibile usufruire del credito d’imposta per le donazioni in denaro destinate:
- alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
- alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
- alla realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Inoltre, nel caso specifico, per giungere a una soluzione condivisa, la questione, ai fini fiscali, non può prescindere dal parere del competente ministero della Cultura. Il Mic, interpellato dall’Agenzia, verificati i requisiti soggettivi e oggettivi forniti dall’istante, dà il via libera al credito d’imposta. In particolare, sottolinea che il bonus è applicabile, come nella vicenda descritta, in caso di erogazioni effettuate per la manutenzione e il restauro degli istituti e dei luoghi della cultura di proprietà pubblica, sempre che, specifica il ministero, sia riscontrabile la caratterizzazione giuridica di bene culturale dell’immobile assegnato alla fondazione.
In conclusione, in linea con il parere del Mic, l’Amministrazione finanziaria ritiene che ricadano nell’ambito di applicazione dell’Art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della fondazione istante, in quanto edificio di appartenenza pubblica, a patto che, come precisato dal Mic, il fabbricato sia giuridicamente qualificabile come bene culturale.
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