Normativa e prassi

31 Luglio 2023

Chiamati all’eredità stranieri, le istruzioni senza codice fiscale

Con la risposta n. 407 del 31 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni per la presentazione della dichiarazione di successione da parte di chiamati all’eredità, residenti all’estero e non iscritti all’anagrafe tributaria italiana.
In sostituzione del codice fiscale italiano assente, il cittadino siriano nella dichiarazione di successione del fratello deve indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché domicilio estero.

Ad interpellare l’Agenzia è un cittadino siriano residente all’estero che fa presente i seguenti aspetti:
– in data 21 aprile 2021 si è aperta la successione, regolata dalla legge italiana, del fratello, cittadino italiano in vita e residente in Italia
– il de cuius non ha discendenti diretti e i chiamati all’eredità sono la madre, due fratelli, tra cui l’istante, e due nipoti, figli di un terzo fratello premorto
– nessuno dei chiamati all’eredità è cittadino italiano, non ha mai avuto la residenza o il domicilio in Italia e un codice fiscale italiano, ad esclusione dell’istante.

L’istante, che in qualità di coerede ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e il diritto di presentarla per la voltura delle quote immobiliari e dei conti correnti già di pertinenza del de cuius, dei quali ha titolo per entrare in possesso della propria quota spettante, evidenzia che la dichiarazione di successione non può essere materialmente presentata dovendo indicare quali chiamati all’eredità soggetti non presenti in anagrafe tributaria, essendo ”errore bloccante” la mancanza di un codice fiscale valido. Per tale ragione chiede come poter adempiere all’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione in presenza di soggetti, chiamati all’eredità, privi di un codice fiscale italiano.
A suo parere, potrebbe procedere con la presentazione di una dichiarazione di successione cartacea, che indichi i soli soggetti accettanti con tutti i loro dati completi e con le esatte quote di devoluzione, dichiarazione che potrà essere successivamente integrata ove gli altri chiamati manifestassero atti di accettazione o di rinuncia.

Ripercorrendo la cornice normativa, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’articolo 28 del Dlgs n. 346/1990, “sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, […] 4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’eredità o al legato […]. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa […]”. La dichiarazione di successione deve contenere, ai sensi dell’articolo 29, le “generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie […]”.

Per i residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica, la dichiarazione può essere eccezionalmente presentata nella forma cartacea come precisato nelle istruzioni alla dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.

In relazione alla presenza di chiamati all’eredità, residenti all’estero e non iscritti all’anagrafe tributaria italiana, alla luce delle norme richiamate, l’Agenzia delle entrate ritiene che, ai fini fiscali, ai fini della corretta devoluzione dell’eredità in questione, della determinazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile e del riconoscimento dell’eventuale franchigia, occorre indicare in dichiarazione tutti i chiamati all’eredità, con le generalità e il grado di parentela con il defunto.

In relazione all’indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all’eredità privi del codice fiscale italiano, l’articolo 6 del Dpr n. 605/1973 prevede al comma 2 che «Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all’art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale. L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell’art. 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte […]».

Pertanto, l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto per le persone fisiche con l’indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché del domicilio estero (cfr. articolo “Contratti d’affitto a non residenti, registrabili senza codice fiscale”).
Nel caso in questione, l’istante, in assenza della attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all’eredità, deve indicare nella dichiarazione di successione i dati sopra indicati in sostituzione del codice fiscale assente.

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