31 Luglio 2023
Accordo Svizzera-Ue 26 ottobre 2004, chiarimenti su tassazione dei dividendi
Con la risoluzione n. 46/E del 31 luglio 2023, l’Agenzia intende superare i chiarimenti resi dalla precedente risoluzione n. 93/2007 allo scopo di allineare la prassi italiana alla giurisprudenza unionale rispetto all’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea del 26 ottobre 2004. Tale Accordo attua l’estensione del regime di tassazione previsto dalla direttiva n. 435/90/Cee – attualmente direttiva 2011/96/Ue – (“direttiva madre-figlia”) anche ai flussi di dividendi corrisposti da società figlie stabilite negli Stati membri dell’Unione europea a società madri residenti nella Confederazione elvetica.
La questione nasce dall’interpretazione fornita dall’Agenzia all’articolo 9 dell’Accordo nella risoluzione n. 93/2007, in cui era stato chiarito che l’esenzione da ritenuta alla fonte ai dividendi distribuiti a società madri residenti in Svizzera non poteva essere riconosciuta qualora queste fossero beneficiarie in detto Stato di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione diretta sul reddito.
Sul tema è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-448/2015, Wereldhave Belgium, che ha ritenuto di negare i benefici della direttiva madre-figlia nel solo caso di esenzione totale degli utili, considerando che “una società che (…) è assoggettata all’imposta sulle società, ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, non soddisfa la condizione prevista all’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 e non rientra quindi nella nozione di «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che escludere l’esenzione da ritenuta nel caso di tassazione solo parziale finirebbe con il violare il dettato e l’obiettivo di neutralità fiscale perseguito dal diritto europeo. Del resto, tale interpretazione del giudice unionale appare coerente con l’interpretazione della stessa Agenzia in merito all’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 9 dell’Accordo Svizzera-Ue in caso di participation exemption (che realizza, in sostanza, una parziale esenzione da imposta): l’Agenzia ha ritenuto infatti che tale istituto non costituisca un regime di favore e pertanto non osti al riconoscimento dell’esenzione da ritenuta alla fonte (cfr. risposta n. 57/2019)
Inoltre, sul punto si ricorda che la riforma fiscale svizzera del 28 settembre 2018 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i regimi fiscali di favore, incluso quello per le “società miste” (società che oltre alla detenzione di partecipazioni esercitano anche attività commerciale), che prevedeva l’esenzione da imposizione sui redditi ai fini cantonali.
Pertanto, al fine di evitare che la prassi italiana possa essere interpretata quale violazione dello spirito e della lettera dell’articolo 9 dell’Accordo Svizzera-Ue e di assicurare un’applicazione della norma conforme al diritto unionale, i chiarimenti resi dalla risoluzione n. 93/2007 sono da ritenersi superati nella misura in cui comportino che la parziale esenzione da imposta sui redditi a livello della società madre elvetica osti al riconoscimento dei benefici dell’articolo 9 dell’Accordo, con conseguente applicazione di ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da società partecipate residenti nel territorio dello Stato.
La risoluzione odierna chiarisce, quindi, che la parziale esenzione da imposta sui redditi a livello della società madre elvetica non osta al riconoscimento dei benefici dell’articolo 9 del citato Accordo.
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