25 Luglio 2023
Imposte su giochi e scommesse sportive: compensabili con i bonus edilizi
Con due distinti quesiti, uno posto da una società che opera con vari punti vendita nel mercato delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online, l’altro da una società che si occupa della gestione telematica degli apparecchi da gioco, l’Agenzia, in linea con la posizione degli istanti, ritiene possibile la compensazione delle rispettive imposte con i crediti acquisiti tramite la cessione dei bonus edilizi.
Il chiarimento arriva rispettivamente con le risposte n. 394/2023 e n. 395/2023 del 25 luglio.
Per quanto riguarda la prima risposta (394/2023), l’istante, un concessionario nel settore delle scommesse sportive, per l’attività che svolge, è un soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sportive ippiche a quota fissa o a totalizzatore e dell’imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.
Nella seconda risposta (n. 395/2023) l’istante, invece, un concessionario degli apparecchi da gioco, è tenuto a versare il prelievo erariale unico (Preu).
L’Agenzia, dopo aver ricordato la disposizione sui versamenti unitari delle imposte e contributi che prevedono l’eventuale compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) e dopo aver precisato che i rispettivi tributi dovuti dalle società istanti possono essere soggetti a compensazione, ricorda la norma sulle ristrutturazioni edilizie che prevede, in luogo dell’utilizzo diretto dei bonus, la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura (articolo 121 del Dl n. 23/2020) tale norma al comma 3 prevede che tali crediti d’imposta possano essere utilizzabili in compensazione.
In conclusione, dall’analisi della normativa e della prassi l’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione di entrambe le società istanti sulla legittimità della compensazione dei tributi dovuti, mediante il modello di versamento F24-Accise, con i crediti d’imposta per lavori edilizi, incluso il Superbonus (articoli 119 e 121, comma 2 del Dl n. 34/2020), acquisiti da terzi a mezzo di cessione del credito.
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