Normativa e prassi

5 Luglio 2023

Vendita veicoli sotto sequestro, il punto su chi deve fatturare

In caso di vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo, in linea generale, fattura e addebito dell’Iva spettano all’amministratore giudiziario ma, se la cessione viene delegata, toccano al delegato, il quale agisce per conto del soggetto sottoposto alla procedura. Lo afferma, con dovizia di particolari, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 369 del 4 luglio 2023, fornita all’amministratore giudiziario
di diversi veicoli sequestrati che chiede come regolarizzare l’operazione di cessione degli stessi a opera di un istituto delegato alla vendita giudiziaria, dopo aver ricevuto il rifiuto dell’esecutato.

L’istante propone due soluzioni, a suo parere alternative e, cioè:

  1. emissione di un’autofattura da parte dell’aggiudicatario del veicolo –  il quale sarà tenuto a versare l’Iva all’Erario – dove indicare l’imponibile, la relativa imposta, ovvero gli importi per i quali non si applica l’imposta, e riportare, come cedente, l’intestatario del veicolo e come cessionario/aggiudicatario/acquirente sé stesso
  2. emissione delle fatture, relative ai veicoli venduti, da parte degli istituti delegati alla vendita giudiziale, i quali agiscono in nome e per conto delle società intestatarie e versano la relativa Iva tramite F24 sempre a nome delle intestatarie.

Dalla lettura sistematica delle norme relative ai poteri/doveri dei soggetti incaricati della gestione dei beni sequestrati (articolo 104-bis, delle disposizioni attuative cpp; Dlgs n. 159/2011, il “’Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della n. 136/2010; circolare n. 156/2000; risposta n. 277/2022) l’Agenzia deduce che le soluzioni proposte sono entrambe percorribili, ma non alternativamente.
Infatti, in linea generale, si ricava che la vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo è operazione alla cui documentazione provvede l’amministratore giudiziario degli stessi, il quale cura anche il versamento della relativa Iva, se dovuta. Qualora, invece l’“incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, Istituto di vendite giudiziarie) […], come è stato precisato per gli incaricati delle vendite fallimentari, ha l’obbligo di emettere la fattura con l’addebito della relativa I.V.A. Copia della fattura, in uno all’importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all’impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l’applicazione del tributo” (circolare n. 6 del 17 gennaio 1974).
Si è in presenza, dunque, di una forma di vendita documentata in nome e per conto del soggetto passivo che è stato sottoposto alla procedura (ex articolo 21, comma 2, Dpr n. 633/1972), da parte di chi cura materialmente la cessione (circolare n. 14/2019).
Questi rimette poi all’esecutato l’imposta riscossa, affinché ne effettui il versamento, oppure vi provvede direttamente quando sussistono difficoltà (ad esempio, l’irreperibilità o l’inerzia di chi ha subito la procedura).

L’Agenzia, pertanto, conclude che, fermo il generale obbligo di documentazione e versamento in capo all’amministratore giudiziario, qualora la cessione dei beni sia delegata, come nel caso in esame, a un istituto di vendite giudiziarie, sarà questi a curarne gli obblighi di documentazione e versamento dell’Iva all’Erario per conto del soggetto passivo sottoposto alla procedura.

Solo in caso di inerzia dell’istituto, o dell’amministratore giudiziario, l’acquirente dei beni, se operatore Iva, dovrà regolarizzare l’operazione in base all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 472/1997, per evitare la relativa sanzione, “pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250”.
A tal proposito l’Amministrazione sottolinea che tale procedura non può considerarsi ”ordinaria” o alternativa a quella descritta prima. Come accennato, essa rappresenta una forma di regolarizzazione possibile solo a fronte dell’omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore. Secondo quanto chiarito in altre occasioni, l’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997 “che prevede l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario/committente, con conseguente versamento dell’imposta all’erario è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l’inadempienza del cedente/prestatore” (risposta n. 163/2021).

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