3 Luglio 2023
Terreni agricoli, Registro al 15% anche sulla formazione di un diritto
In caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica l’imposta di registro, con l’aliquota del 15 per cento. Con la propria prassi, infatti, l’Agenzia ha riconosciuto l’assimilazione del trattamento fiscale tra gli atti ”costitutivi” e quelli ”traslativi”. È, in estrema sintesi, il parere fornito dall’Amministrazione finanziaria con la risposta n. 365 del 3 luglio 2023 a un notaio, il quale ritiene, invece, di dover sottoporre l’atto all’aliquota del 9 per cento.
Nel caso in esame l’istante rileva che la giurisprudenza di legittimità, ad esempio, con la sentenza n. 3461/2021, ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili agevolazioni, ai fini dell’imposta di registro si applica l’aliquota ordinaria del 9% al posto di quella del 15 per cento. Quest’ultima prevista nel caso in cui il trasferimento sia relativo a terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 – Tur).
Dopo aver riepilogato la norma appena richiamata, l’Agenzia ricorda che, come evidenziato nella risoluzione n. 92/2000 e confermato nella circolare n. 18/2013, anche se nei periodi successivi al primo della disposizione in argomento è contenuta la sola dicitura “’trasferimento”’, “è evidente che devono intendersi ricompresi in tale termine anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma in esame”.
Tale interpretazione dell’articolo 1 della Tariffa si pone in linea con la lettura sistematica delle norme dell’imposta di registro e in continuità rispetto all’evoluzione che ha interessato la disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili e, in particolare, sui terreni agricoli. Norme che già in origine (articolo 1-bis, Dpr n. 634/1972) prevedevano che agli “atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi […]” si applicasse l’aliquota del 15 per cento.
Al riguardo, la circolare n. 37/1986, emanata in seguito all’approvazione del Tur, ha precisato che la disposizione, riguardante specificamente gli atti concernenti i terreni agricoli, contenuta nel soppresso articolo 1-bis, è stata riportata ”integralmente” nel corrispondente articolo 1 del ‘nuovo Testo Unico.
Tanto detto porta dritto alla conclusione che l’atto di costituzione di un diritto di superficie, su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, sconta il Registro al 15 per cento.
Inoltre, per quanto riguarda la sentenza citata dal notaio, l’Agenzia sottolinea che pur trattando una controversia in tema di tassazione di un atto di costituzione del diritto di superficie, in quell’occasione la suprema Corte ha richiamato espressamente precedenti pronunce sul diritto di servitù nonché il concetto secondo cui “non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente”, il quale è peculiare del diritto di servitù come definito dagli articoli 1027 e seguenti del codice civile e non degli altri diritti reali di godimento (cfr risoluzione n. 4/2021).
Quindi, assodato che l’atto di costituzione del diritto di superficie relativo a terreni agricoli è soggetto all’imposta di registro nella misura del 15%, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna, l’Agenzia precisa che la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi di diritti reali è costituita dal ”valore” del bene o del diritto alla data dell’atto. Ai sensi dell’articolo 51 del Tur va assunto come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e, per gli atti che riguardano immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Settembre 2026
Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Dati e statistiche 11 Settembre 2026
Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026
Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale
In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese
Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.