Normativa e prassi

30 Giugno 2023

Lavoratori sportivi impatriati, chiarimenti sul regime speciale

Dai requisiti anagrafici, a quelli reddituali e temporali. In un documento di prassi l’Agenzia fornisce delle precisazioni sul regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati, previsto per i redditi prodotti in discipline riconosciute dal Coni, e sulle modalità di esercizio dell’opzione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Ucraina-bis (articolo 12-quater del Dl n. 21/2022). Le novità nella risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023.

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, i chiarimenti forniti dalla precedente prassi (circolare n. 33/2020 e circolare n. 17/2017 e numerose risposte a istanze di interpello consultabili nell’apposita sezione dell’Agenzia).
In linea generale per la fruizione, da parte dei lavoratori sportivi, del regime speciale è necessario: 

  • che i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio
  • che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Lo sportivo tramite il regime in esame può beneficiare della riduzione al 50% degli introiti che concorrono alla formazione del reddito complessivo. L’agevolazione si applica per un quinquennio, decorrente dal periodo d’imposta del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis del citato articolo 16 Dlgs n. 147/2015 (avere almeno un figlio minore a carico o acquistare una casa in Italia), il lavoratore sportivo potrà fruire dei benefici per un altro quinquennio. 
Per i lavoratori sportivi, in particolare, il comma 5-quater dell’articolo 16 attualmente prevede che «Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 , e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo».

Per i soggetti che optano per il regime agevolato, la misura di favore è soggetta a un contributo, pari allo 0,5% della base imponibile (articolo 16, comma 5-quinquies) da versare al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Al riguardo l’Agenzia con la risoluzione n.17/2021 ha istituito il codice tributo per versare tale contributo tramite F24 Elide.

La risoluzione di oggi inoltre precisa che tali disposizioni, in base al comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza».

In sintesi, è necessario che si tratti di un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall’articolo 3 della n. 91/1981 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del Dlgs n. 36/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023) nell’ambito delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e, inoltre, che i lavoratori sportivi abbiano compiuto 21 anni.

La norma prevede che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

  • 1 milione di euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro
  • 500mila euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.

In considerazione delle modifiche intervenute, il comma 3 dell’articolo 12-quater sopra citato ha ammesso la possibilità che il regime vigente fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, ovvero 21 maggio 2022, continui «ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data».

L’Agenzia, con la risoluzione odierna, precisa che rientrano tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.

Ulteriori precisazioni vengono fornite sulle condizioni necessarie per accedere al beneficio.
Per quanto riguarda il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), risulta soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (cfr. circolare 4 aprile 2008 n. 34, risposta 14.1). Pertanto, può accedere al regime speciale anche il lavoratore sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno;
Con riferimento al requisito reddituale, il reddito deve essere superiore a un milione di euro o a 500mila euro a seconda che le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990 ovvero successivamente a tale anno.
Sul requisito temporale l’Agenzia chiarisce, inoltre, che l’attivitàdeve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta. Tale requisito deve essere verificato tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. 
Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
Con riferimento ai viaggi all’estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (l’Agenzia ritiene che si qualifichino come “trasferta” in quanto effettuati nell’arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, anche se non remunerati dal club di appartenenza.
Pertanto, se il lavoratore sportivo partecipa a una competizione a livello internazionale all’estero, ad esempio della durata di 40 giorni, tale periodo rileva ai fini del conteggio dei 183 giorni.

Infine, il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente che intende beneficiare del regime speciale dovrà fare istanza scritta al datore di lavoro, il quale a partire dal ventesimo anno di età gli riconoscerà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.

Lavoratori sportivi impatriati, chiarimenti sul regime speciale

Ultimi articoli

Normativa e prassi 13 Settembre 2024

Trasparenza fiscale grandi società, “ufficiale” la pubblicità delle imposte

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024, il Dlgs n.

Normativa e prassi 13 Settembre 2024

Cambi valute estere, online le medie di agosto

È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del 13 settembre 2024 che accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di agosto, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.

Normativa e prassi 13 Settembre 2024

Criptovalute: il punto dell’Agenzia su dichiarazione e imposte dovute

Il contribuente che detiene criptovalute in una società italiana iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam), è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, mentre, per quanto riguarda l’imposta sulle cripto-attività, questa non è dovuta se la società ha già versato il Bollo.

Attualità 12 Settembre 2024

“Transizione 5.0”, al via il completamento dei progetti

Dalle 12 di oggi (12 settembre 2024) possono partire le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione per l’accesso al credito d’imposta relativo al piano “Transizione 5.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?