20 Giugno 2023
San Marino-Italia, cessione unica anche con pausa dallo spedizioniere
La breve sosta, presso lo spedizioniere localizzato in Italia, delle merci vendute dall’operatore sanmarinese a un acquirente italiano non interrompe la vendita originaria che, quindi, potrà essere considerata cessione “diretta” certificata con la fattura elettronica recapitata al cliente italiano attraverso la trasmissione tramite Sdi. È in estrema sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 356 del 20 giugno 2023.
Il documento di prassi risolve i dubbi di una società sanmarinese che ha adottato la fatturazione elettronica e che per semplificare le procedure di vendita ha intenzione di trasportare presso la sede dei propri spedizionieri localizzata in Italia, con mezzi propri o di terzi, i colli contenenti i beni ordinati da operatori economici italiani e prodotti nei propri stabilimenti di San Marino.
Ogni collo sarebbe accompagnato dal proprio documento di trasporto da cui risulterebbe il nominativo del cessionario.
L’istante si propone di riunificare in un unico pallet le merci destinate allo stesso cliente. Tuttavia è possibile che si presenti l’esigenza di far viaggiare insieme colli diretti a cessionari diversi. In tal caso lo spedizioniere dovrebbe smontare e riassemblare i pallet per consentire un trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo operatore. I colli, precisa la società, resterebbero nella sede dello spedizioniere soltanto per il tempo necessario a compiere tale operazione.
Detto ciò, la società chiede delucidazioni su come debbano essere considerate le vendite e sulle modalità di gestione dei documenti di trasporto.
Per quanto riguarda quest’ultima questione propone di predisporre per ogni singolo collo un documento di trasporto dove verrà indicato come cessionario l’acquirente italiano e dove sarà precisato che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere. Quest’ultimo, a sua volta, dovrà annotare sul documento ora e data di arrivo dei colli. Contemporaneamente l’istante consegnerà allo spedizioniere un ulteriore documento di trasporto in cui sono riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all’acquirente da parte dello spedizioniere mediante uno o più pallets. Lo spedizioniere, a questo punto, dovrà annotare ora e data di partenza sul documento di trasporto, nel momento in cui i prodotti usciranno dal deposito per essere consegnati all’acquirente. Le cessioni, secondo quanto disposto dal Dm che regola gli scambi tra le due Repubbliche, si considereranno effettuate alla data di partenza dei colli da San Marino indicata nel documento di trasporto che li accompagna finché non arrivano dallo spedizioniere.
L’Agenzia definisce, innanzitutto, la cornice normativa che disciplina i rapporti commerciali tra Italia e San Marino. In particolare, le modalità applicative dei rapporti di scambio sono regolamentate dal decreto 24 dicembre 1993, sostituito, dal 1° ottobre 2021, dal decreto del ministro dell’economia e delle finanze 21 giugno 2021, che ha dato anche il via alla fatturazione elettronica per tali operazioni. Per effetto di quest’ultimo Dm, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto, a più riprese, le modalità tecniche per l’effettuazione delle cessioni tra i due Paesi da ultimo definite con il provvedimento del 29 settembre 2021, (vedi articolo “Scambi Italia-San Marino con Sdi attraverso il “nodo” identificativo”).
In sintesi, le fatture elettroniche (facoltative dal 1° ottobre 2021 ma obbligatorie dal 1° luglio 2022) emesse dagli operatori sanmarinesi per le cessioni a operatori italiani (per le quali è, comunque, necessario il documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione) sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di interscambio (Sdi), che provvede a recapitarle all’acquirente nazionale mettendole a disposizione nell’area riservata del portale ”Fatture e Corrispettivi”, affinché possa prenderne visione ai fini della detrazione dell’imposta.
Ciò premesso, l’Agenzia, con riferimento al primo quesito dell’interpello, chiarisce che la breve sosta delle merci presso lo spedizioniere italiano, necessaria al riassemblaggio dei colli, non interrompe l’originaria operazione di vendita, della quale sono noti, come dichiarato dall’istante, tutti i dati della cessione e cioè l’identità dell’acquirente e la quantità e la qualità dei prodotti scambiati. Il documento resta valido nonostante la breve tappa, così come previsto dalla circolare n. 15/1980, datata ma ancora valida.
Ne deriva che nonostante le eventuali pause nel trasporto delle merci, l’istante può validamente documentare la vendita al cessionario italiano tramite l’emissione della fattura elettronica trasmessa tramite Sdi.
Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla gestione dei documenti di trasporto che accompagnano le cessioni dei beni, l’Agenzia afferma – basandosi su quanto previsto dall’articolo 1 del Dpr n. 472/1996 concernente l’abolizione della bolla di accompagnamento – che i due documenti che accompagnano ogni collo possano essere emessi secondo le modalità proposte dall’istante, a patto che contengano gli elementi normativi previsti e che la movimentazione sia tracciabili con certezza anche con riferimento alla sosta.
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