5 Giugno 2023
Iva al 10% per il preparato alimentare che contribuisce al benessere fisico
Usufruiscono dell’aliquota ridotta del 10%, prevista dalla Tabella A del decreto Iva, i preparati alimentari che contribuiscono a mantenere l’organismo in buona salute, classificabili, secondo il parere tecnico delle Dogane, alla voce 21.06.90.92 della Nomenclatura combinata vigente. Positiva, per la contribuente la risposta n. 337 del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle entrate
L’istante è una biotechstartup e il quesito riguarda la corretta aliquota Iva da applicare per la cessione di cinque preparati alimentari prodotti dall’azienda per migliorare il benessere intestinale della persona, stimolare il sistema immunitario e contribuire al normale metabolismo energetico.
La tassazione Iva degli integratori non può prescindere, come già precisato dell’Agenzia delle entrate in numerosi documenti di prassi, dalla classificazione fornita dalle Dogane in seguito all’analisi tecnica effettuata dai laboratori chimici. Anche nel caso oggetto dell’interpello, quindi, è sulla base del parere dell’Adm, che le Entrate, in accordo con la società, dicono sì all’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per la cessione delle preparazioni alimentari realizzate dalla biotechstartup, in quanto riconducibili alla sotto voce doganale “21.06.90.92” corrispondente alla previgente voce “2107” della Tabella in vigore fino al 31 dicembre 1987 richiamata nel numero 80) della Tabella A.
L’Agenzia, prima di arrivare alle conclusioni, ricorda che gli integratori alimentari non usufruiscono di per sé degli sconti Iva, in quanto non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva, che individua le merci a tassazione ridotta. Di conseguenza, il possibile accesso all’agevolazione deve essere riconosciuto caso per caso una volta sentito il parere tecnico dell’Adm. In breve, la tassazione ridotta è applicabile alle preparazioni riconducibili, secondo le Dogane, ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, IIbis o III, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.
Al riguardo, in più occasioni, le Entrate hanno affermato che sono soggetti all’Iva del 10% gli integratori riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) classificati dalle Dogane, in base agli accertamenti tecnici riguardanti la composizione dei prodotti, nell’ambito della voce 21.06 e, in particolare, alla voce 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Secondo l’Adm tutti e cinque i prodotti oggetto dell’interpello sono riferibili al Capitolo 21 della Nomenclatura combinata quali “Preparazioni alimentari diverse” e, in particolare, alla voce 21.06.90.92 “in quanto integratori alimentari, destinati a conservare l’organismo in buona salute ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30”. In estrema sintesi, sono preparati che dovrebbero alleviare determinati disturbi e contribuire al benessere generale della persona.
In conclusione, sentito il parere dell’Adm, l’Agenzia delle entrate ritiene applicabile agli integratori alimentari prodotti dall’istante l’aliquota Iva del 10%, in quanto riconducibili ai beni del citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura combinata vigente.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Settembre 2026
Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Dati e statistiche 11 Settembre 2026
Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026
Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale
In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese
Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.