5 Giugno 2023
Iva al 10% per il preparato alimentare che contribuisce al benessere fisico
Usufruiscono dell’aliquota ridotta del 10%, prevista dalla Tabella A del decreto Iva, i preparati alimentari che contribuiscono a mantenere l’organismo in buona salute, classificabili, secondo il parere tecnico delle Dogane, alla voce 21.06.90.92 della Nomenclatura combinata vigente. Positiva, per la contribuente la risposta n. 337 del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle entrate
L’istante è una biotechstartup e il quesito riguarda la corretta aliquota Iva da applicare per la cessione di cinque preparati alimentari prodotti dall’azienda per migliorare il benessere intestinale della persona, stimolare il sistema immunitario e contribuire al normale metabolismo energetico.
La tassazione Iva degli integratori non può prescindere, come già precisato dell’Agenzia delle entrate in numerosi documenti di prassi, dalla classificazione fornita dalle Dogane in seguito all’analisi tecnica effettuata dai laboratori chimici. Anche nel caso oggetto dell’interpello, quindi, è sulla base del parere dell’Adm, che le Entrate, in accordo con la società, dicono sì all’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per la cessione delle preparazioni alimentari realizzate dalla biotechstartup, in quanto riconducibili alla sotto voce doganale “21.06.90.92” corrispondente alla previgente voce “2107” della Tabella in vigore fino al 31 dicembre 1987 richiamata nel numero 80) della Tabella A.
L’Agenzia, prima di arrivare alle conclusioni, ricorda che gli integratori alimentari non usufruiscono di per sé degli sconti Iva, in quanto non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva, che individua le merci a tassazione ridotta. Di conseguenza, il possibile accesso all’agevolazione deve essere riconosciuto caso per caso una volta sentito il parere tecnico dell’Adm. In breve, la tassazione ridotta è applicabile alle preparazioni riconducibili, secondo le Dogane, ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, IIbis o III, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.
Al riguardo, in più occasioni, le Entrate hanno affermato che sono soggetti all’Iva del 10% gli integratori riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) classificati dalle Dogane, in base agli accertamenti tecnici riguardanti la composizione dei prodotti, nell’ambito della voce 21.06 e, in particolare, alla voce 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Secondo l’Adm tutti e cinque i prodotti oggetto dell’interpello sono riferibili al Capitolo 21 della Nomenclatura combinata quali “Preparazioni alimentari diverse” e, in particolare, alla voce 21.06.90.92 “in quanto integratori alimentari, destinati a conservare l’organismo in buona salute ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30”. In estrema sintesi, sono preparati che dovrebbero alleviare determinati disturbi e contribuire al benessere generale della persona.
In conclusione, sentito il parere dell’Adm, l’Agenzia delle entrate ritiene applicabile agli integratori alimentari prodotti dall’istante l’aliquota Iva del 10%, in quanto riconducibili ai beni del citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura combinata vigente.
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