Normativa e prassi

24 Maggio 2023

Art bonus alla fondazione musicale: ok, ma con requisiti ben precisi

La fondazione con natura sostanzialmente pubblicistica può essere ammessa all’agevolazione per le erogazioni liberali destinate a sostenere alcuni complessi monumentali condotti in comodato, approntando un sistema di contabilizzazione a garanzia dei benefattori mecenati, che ne consenta una autonoma e distinta rilevazione contabile, nonché comunicando, mensilmente, al ministero della Cultura l’ammontare di tali dazioni. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 331 del 24 maggio 2023.

Una fondazione è stata istituita da Comune, Regione, Provincia e da un’associazione, al fine di sviluppare la diffusione della cultura musicale, tramite la realizzazione di stagioni concertistiche e concorsi. Nel 2018, è stato approvato un nuovo statuto, in base al quale il Comune riveste il ruolo di socio fondatore, mentre agli altri soggetti non è attribuita alcuna partecipazione attiva all’interno dell’organismo. La fondazione, a seguito della modifica statutaria, ha ampliato, rispetto al passato, i suoi compiti e mansioni, incorporando quelli che fino a quel momento facevano capo al Comune e ora persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai soci, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali, teatrali, musicali e culturali in generale.
La fondazione sottolinea che, all’indomani della modifica statutaria richiamata, nel quadro dei suoi fini istituzionali, si occupa di far rivivere alcuni tra i più importanti beni culturali di proprietà del Comune, attraverso una costante attività di recupero, conservazione e manutenzione, nonché di valorizzazione dei predetti beni anche e, in particolare, attraverso l’organizzazione, l’allestimento e la gestione di molteplici iniziative museali, teatrali, musicali e culturali, in generale, all’interno degli spazi ivi disponibili: il tutto nell’interesse pubblico, per garantire la loro ottimale fruizione da parte della comunità locale e non solo.
A tal proposito, la fondazione chiede se le erogazioni liberali destinate a sostenere una fortezza e una chiesa, in quanto complessi monumentali di appartenenza pubblica e gestiti da una fondazione che presenta le caratteristiche sopra ricordate, rientrino nell’ambito di applicazione dell’Art Bonus (articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014), qualora sia adottato un sistema di rilevazione contabile delle suddette erogazioni liberali oggettivamente in grado di consentire la tracciatura della loro integrale destinazione, in via esclusiva, a sostenere i suddetti beni e le iniziative volte a consentirne la piena fruibilità pubblica.
In particolare, chiede se la chiesa e la fortezza rientrino tra i “luoghi della cultura di appartenenza pubblica” al cui sostegno sono dirette le erogazioni liberali che il legislatore ha inteso beneficiare del credito d’imposta.

Considerato che la fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, conduce in comodato, oltre alla fortezza e alla chiesa, anche altri immobili di proprietà del Comune, curando l’organizzazione, l’allestimento e la gestione di molteplici iniziative museali, teatrali, musicali e culturali in generale all’interno di tutti gli spazi nella sua disponibilità, si pone, inoltre, la necessità altresì di chiarire le condizioni al ricorrere delle quali le erogazioni liberali ricevute possano essere considerate effettuate “per il sostegno dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica” ai fini della fruibilità del credito d’imposta.

L’Agenzia premette che l’Art Bonus prevede un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Tale credito è, altresì, riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (cfr circolare 24/2014).

Nel caso in esame, alla luce anche della posizione assunta dal ministero della Cultura, l’Amministrazione riscontra che, a seguito della modifica statutaria richiamata, il Comune esercita un controllo diretto ed esclusivo in riferimento alla funzione di conservazione, manutenzione e valorizzazione dell’intero patrimonio culturale e artistico delle città. In forza di due convenzioni triennali, stipulate rispettivamente nel 2018 e nel 2021, sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune, per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all’assegnazione in favore dell’istante di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie, ivi comprese la chiesa e la fortezza menzionate.
L’ente, dunque, risulta istituito per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico (il Comune), il quale esercita, a oggi, un penetrante potere di controllo. Inoltre, la fondazione gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, in particolare i due complessi monumentali citati.

In ragione della ricorrenza, in concreto, delle richiamate caratteristiche, la fondazione, nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, appare possedere sostanza pubblicistica (cfr risoluzione 136/2017). Pur in presenza dei riportati caratteri, sintomatici della natura sostanzialmente pubblica dell’ente – continua l’Agenzia – è imprescindibile, altresì, l’integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura di cui all’articolo 101 del Dlgs 42/2004.
 
Pertanto, risulta necessario, ai fini dell’ammissibilità al beneficio in argomento, che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura. In riferimento all’ente istante, essendo la sua funzione esclusiva quella della conservazione e valorizzazione dei beni culturali, non si rilevano, secondo l’Agenzia, elementi ostativi alla riconduzione della fondazione al novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all’articolo 101 citato.
Ne risulta che, in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica della fondazione e della riconducibilità della chiesa e della fortezza in questione al novero dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, sembra potersi concludere nel senso dell’ammissibilità all’agevolazione fiscale in parola delle erogazioni liberali destinate a sostenere i richiamati complessi monumentali.

In riferimento alla possibilità di perseguire i propri fini istituzionali, anche per gli altri immobili di titolarità del Comune ricevuti in comodato – spiega l’Agenzia – la fondazione deve approntare un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali, a garanzia dei benefattori mecenati, che ne consenta una autonoma e distinta rilevazione contabile. A questo proposito evidenzia che, come chiarito con la circolare 24/2014, l’articolo 1, comma 5, della legge 106/2014, prevede che i beneficiari delle erogazioni liberali comunichino, mensilmente, al ministero della Cultura l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero.

In definitiva, conclude l’Agenzia, sono ammissibili all’Art Bonus i contributi a sostegno dell’attività di valorizzare del patrimonio culturale e artistico della città affidato alla fondazione istante, nel rispetto di tutti i requisiti esposti.

Art bonus alla fondazione musicale: ok, ma con requisiti ben precisi

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