10 Maggio 2023
Bonus per le imprese energivore: i codici tributo per andare in cassa
Istituiti 4 nuovi codici tributo per utilizzare i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023. Si tratta dei codici “7015”, “7016” “7017” “7018”. La disciplina di riferimento prevede l’utilizzo dei bonus entro il 31 dicembre 2023. La novità arriva con la risoluzione n. 20/2023 dell’Agenzia
La misura di favore prevede un contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023, secondo le seguenti percentuali: 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo), 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale e 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus la risoluzione odierna ha istituito i seguenti codici tributo:
• “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
• “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
• “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”
• “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi di riversamento del bonus, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Con la risoluzione n. 21/2023, l’Agenzia istituisce i codici tributo sull’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.
In pratica i committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti inottemperanti sono tenuti a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute (articolo 17-bis, comma 4, del Dlgs n. 241/1997).
Per consentire il versamento di tali somme, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”
• “9600” denominato “Spese di notifica”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo 9600.
Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti, nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”, nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’ufficio.
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