2 Marzo 2023
Nuove norme, nuovi codici e nomi, per le somme da giochi numerici
Aggiornati i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, da parte dei concessionari, delle somme derivanti dalla gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Gntn). Ci ha pensato l’Agenzia con la risoluzione n. 13 del 2 marzo 2023, facendo seguito alla richiesta inoltratale dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Nel dettaglio, i codici tributo nuovi di zecca, istituiti per il versamento delle penali previste dalla nuova disciplina in materia, sono:
- 5484 – “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del servizio dei GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera a), dell’Atto di convenzione”
- 5485 – “Penale per la ritardata risoluzione dei malfunzionamenti di cui all’articolo 28, comma 5, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera b), dell’Atto di convenzione”
- 5486 – “Penale per il mancato mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera d), dell’Atto di convenzione”
- 5487 – “Penale per la ritardata o incompleta trasmissione al sistema di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera f), dell’Atto di convenzione”
- 5488 – “Penale per la mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’Atto di convenzione, penale di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/strategie/UD. Articolo 29, comma 2, lettera g), dell’Atto di convenzione”
- 5489 – “Penale per il ritardato versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera o), dell’Atto di convenzione”
- 5490 – “Penale per ogni altra violazione delle clausole convenzionali. Articolo 29, comma 2, lettera t), dell’Atto di convenzione”
- 5491 – “Penale per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30 per cento, degli investimenti previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b) dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera u), dell’Atto di convenzione”
- 5492 – “Penale per il ritardo nell’aggiornamento/sostituzione hardware e software del sistema centrale rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera v), dell’Atto di convenzione”
- 5493 – “Penale per il ritardo nell’attivazione del sito primario e Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera w), dell’Atto di convenzione”
- 5494 – “Penale per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di vendita fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera x), dell’Atto di convenzione”.
Nel modello “F24 Accise”, trovano collocazione nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nel campo:
- “ente”, la lettera “M”
- “provincia”, nessun valore
- “codice identificativo”, la data relativa al versamento a cui la penale si riferisce nel formato “GGMMAA” (nel caso non sia presente, 999999)
- “mese”, il mese del periodo di riferimento nel formato “MM” (01 nel caso non sia presente);
- “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il versamento nel formato “AAAA”.
Nei campi “rateazione”, “codice atto” e “codice ufficio”, nessun valore.
Con la risoluzione odierna, come anticipato, per aggiornare alla disciplina vigente la descrizione di alcuni codici tributo istituiti, a suo tempo, con la risoluzione n. 90/2016, l’Agenzia li ha ridenominati. Ora si chiamano:
- il 5419 – “Versamento della quota del 12,25% dell’importo delle giocate derivate dall’esercizio dei GNTN. Articolo 3 del D.D. n. 435212/RU del 18 novembre 2021”
- il 5420 – “Versamento della quota del 12,25% dell’importo delle giocate derivate dall’esercizio dei GNTN di competenza della Regione Sicilia. Articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559”
- il 5421 – “Proventi residuali derivanti dall’esercizio dei GNTN. Articolo 3 del D.D. n. 435212/RU del 18 novembre 2021”
- il 5422” – “Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici dei GNTN ai sensi dell’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412”
- il 5423 – “Entrate provenienti dall’esercizio dei GNTN relativamente a vincite non riscosse dovute all’Erario. Articolo 6, comma 3, del D.D. n. 435212/RU del 18 novembre 2021”
- il 5424 – “Entrate provenienti dall’esercizio dei GNTN relativamente a quote non divisibili. Articolo 3, comma 1, del D.D. n. 435212/RU del 18 novembre 2021”
- il 5426 – “Versamento degli interessi maturati ai sensi del D.D. n. 435212/RU del 18 novembre 2021”
- il 5427 – “Penale per il ritardato versamento delle quote del prezzo di aggiudicazione di cui all’articolo 25, comma 4, dell’Atto di convenzione, della quota di utili erariali e degli eventuali ulteriori importi dovuti ad ADM sulla base della normativa vigente sui GNTN e dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari. Articolo 29, comma 2, lettera q), dell’Atto di convenzione”
- il 5428 – “Versamento del diritto del 20% sulla parte eccedente l’importo di euro 500,00 delle vincite dei GNTN, anche nella modalità a distanza, di cui all’articolo 1 del D.D. del 16.12.2011, così come modificato dall’articolo 2 del D.D. prot. n. 62649/RU del 21 febbraio 2020”
- il 5429 – “Versamento delle quote non divisibili, relativo alla tassazione del 20% sulla parte eccedente l’importo di euro 500,00 delle vincite dei GNTN, di cui all’articolo 1 del D.D. del 16.12.2011, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del D.D. prot. n. 62649/RU del 21 febbraio 2020”
- il 5433 – “Penale per l’utilizzo della rete distributiva fisica senza le autorizzazioni preventive di ADM di cui all’articolo 23, comma 1, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera m), dell’Atto di convenzione”
- il 5435 – “Versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 19, comma 2, dell’Atto di convenzione, per l’utilizzo dei beni immateriali riferiti alla gestione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Articolo 25, comma 3, dell’Atto di convenzione”
- il 5436 – “Penale per il ritardato versamento dell’importo di cui all’articolo 25, comma 3, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera p), dell’Atto di convenzione”
- il 5437 – “Penale per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti per la raccolta dei GNTN di cui all’Allegato 1 dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera c), dell’Atto di convenzione”
- il 5438 – “Penale per il mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera e), dell’Atto di convenzione”
- il 5439 – “Penale per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori di cui all’articolo 14 dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera h), dell’Atto di convenzione”
- il 5440 – “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 15 dell’Atto di convenzione e penale per ogni singolo utilizzo dei beni di cui all’articolo 19, comma 1, dell’Atto di convenzione, senza preventiva autorizzazione di ADM. Articolo 29, comma 2, lettere i) e j), dell’Atto di convenzione”
- il 5441 – “Penale per la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di concessione relativamente alla raccolta dei GNTN di cui all’articolo 16 dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera s), dell’Atto di convenzione”
- il 5444 – “Penale per il mancato rispetto dei termini sia di trasmissione dell’inventario dei beni di cui all’articolo 21, comma 1, che di aggiornamento dello stesso ai sensi dell’articolo 21, comma 3, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera k), dell’Atto di convenzione. Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni relative al mantenimento del valore tecnologico della rete distributiva, penali di cui all’Allegato 1 dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera l), dell’Atto di convenzione. Penale per il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del concessionario di cui all’articolo 23, comma 3, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera n), dell’Atto di convenzione”
- il 5445 – “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria di cui all’articolo 32, comma 7, dell’Atto di convenzione, definite da ADM nel provvedimento di decadenza della concessione GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera r), dell’Atto di convenzione”
- il 5446 – “Versamento degli interessi legali per il ritardato versamento di qualsiasi somma dovuta ad ADM. Articolo 29, comma 4, dell’Atto di convenzione”.
I codici tributo 5425, 5430, 5431, 5432 e 5434 sono invece soppressi, perché relativi a discipline obsolete.
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