31 Gennaio 2023
Nuova gestione armatoriale, nessuna può fruire dell’esenzione Iva
Sconta l’Iva il contratto di gestione armatoriale di una nave oceanografica con l’affidamento da parte dell’istituto istante a terzi, in comodato d’uso gratuito a “scafo nudo” e relativo obbligo da parte dell’affidatario di noleggiare l’imbarcazione in via esclusiva allo stesso istituto, completamente armata e per un numero di annualità prestabilite. Per la non imponibilità ai fini Iva, infatti, è necessario che la nave sia adibita alla navigazione in alto mare e venga utilizzata per lo svolgimento di attività commerciali. È la sintesi della risposta n. 175 del 31 gennaio 2023 dell’Agenzia.
Nel caso in esame l’istante ripropone una richiesta di interpello già inviata in precedenza per la quale l’Agenzia aveva chiarito che non era possibile beneficiare della non applicazione dell’imposta. L’istante ora, sulla base delle diverse caratteristiche del contratto di gestione della nave, chiede se per il nuovo accordo può trovare applicazione la norma di favore (articolo 8-bis, primo comma, lettera e), del Dpr n. 633/1972).
L’Agenzia ricorda che la non imponibilità Iva richiesta dall’istituto istante è disciplinata dall’articolo 8-bis, primo comma, lettera e), del Dpr n. 633/1972 il quale circoscrive il trattamento di favore alle sole adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali.
Precisa, poi, che in base a una disposizione della legge di Bilancio 2021 il natante è destinato a tale tipologia di navigazione se “ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere della rotta seguita” (articolo 1, comma 708, legge n. 178/2020). La condizione della navigazione in alto mare inoltre deve essere attestata mediante apposita dichiarazione.
L’ulteriore condizione per lo sconto Iva è il carattere commerciale dell’attività svolta tramite l’utilizzo della stessa nave, come precisato dalla circolare n. 43/2011. Tale circolare chiarisce infatti che il regime di non imponibilità “risulta applicabile, relativamente ai canoni pagati per il noleggio e locazione, solo se l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciali.”.
Principio ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui, se una nave viene data in locazione a soggetti che l’utilizzano al di fuori di qualsiasi attività economica, la prestazione di locazione non soddisfa le condizioni per l’esenzione dall’Iva (Corte di Giustizia Ue, sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/).
In definitiva l’Agenzia, esaminando i vari punti del contratto fornito dall’istante, ritiene che anche nella nuova formulazione dell’accordo stipulato con l’armatore al quale viene affidata la nave con l’obbligo di noleggiarla all’istituto, non sussistono i due elementi necessari a fruire della non applicabilità dell’Iva e cioè la destinazione del natante alla navigazione in alto mare e l’esclusivo utilizzo dello stesso per attività commerciali. Al caso in esame, in conclusione, non potrà applicarsi la misura di favore prevista dall’articolo 8-bis lettera e) del decreto Iva.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Settembre 2026
Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Dati e statistiche 11 Settembre 2026
Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026
Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale
In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese
Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.