23 Gennaio 2023
Tlc: posa di fibra ottica e antenne, sì al credito d’imposta Mezzogiorno
Gli investimenti che le società che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica effettuano per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di “beni strumentali” destinati ad autonome “strutture produttive” e possono accedere, quindi, al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge di stabilità 2016 (“bonus Sud”). Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 133 del 23 gennaio 2023.
In particolare, l’Agenzia ha recepito il parere tecnico sopraggiunto alla società istante dal ministero dello Sviluppo economico (oggi ministero delle Imprese e del Made in Italy), ponendo in considerazione le peculiarità che contraddistinguono le strutture organizzative articolate “a rete”, quali quelle che operano nel settore delle telecomunicazioni.
In particolare, nella risposta ad interpello n. 68/2022 la società aveva chiesto conferma sull’ammissibilità all’agevolazione dei propri investimenti consistenti nell’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati alla realizzazione delle infrastrutture di rete (radio), costituite da antenne/stazioni BTS, effettuati dalla società nell’ambito della propria attività di “progettazione, realizzazione, sviluppo, esercizio e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazioni costituite da antenne/stazioni BTS – con tecnologia FWA – al fine di offrire ad altri operatori di telecomunicazioni servizi di connessione radio”. In base alla descrizione della fattispecie contenuta nell’istanza, le citate antenne/stazioni BTS – qualificate come “componenti infrastrutturali di reti di telecomunicazione” dislocate nelle regioni agevolate “per offrire ad altri operatori di telecomunicazioni i propri servizi di connessione radio” – erano state rappresentate dall’interpellante come “investimenti” riconducibili, da un punto di vista funzionale, a una propria “Sede operativa Sud”, ancorché fisicamente collocate e utilizzate al di fuori della predetta sede operativa.
Nella risposta n. 68/2022, l’Agenzia delle entrate, prescindendo da valutazioni di merito sulla riconducibilità o meno delle “infrastrutture di rete” rappresentate da antenne/stazioni BTS, da un punto di vista funzionale, alla “Sede operativa Sud”, aveva constatato che la società non aveva in ogni caso fornito sufficienti argomentazioni né informazioni in merito alle caratteristiche strutturali e funzionali della predetta sede operativa tali da consentire di qualificarla come “struttura produttiva” autonoma, presupposto imprescindibile ai fini dell’ammissibilità al beneficio. Infatti, rifacendosi alla nozione di “struttura operativa” contenuta nella circolare n. 34/2016, l’amministrazione finanziaria non aveva ritenuto sufficientemente dimostrato che la stessa “Sede Operativa Sud” svolgesse all’interno della compagine aziendale “funzioni autonome”: dalle informazioni fornite dalla società emergeva, piuttosto, che la stessa svolgesse “funzioni di coordinamento”, che facevano parte integrante del medesimo “processo produttivo”, finalizzato alla fornitura dei sevizi di telecomunicazione, svolti su scala nazionale dalla società.
Dopo la risposta al citato interpello, una volta ottenuto il riscontro del Mise a una richiesta di parere tecnico, la società si è nuovamente rivolta all’Agenzia delle entrate affinché valutasse la fattispecie alla luce dei nuovi elementi.
In particolare il ministero dello Sviluppo economico (oggi ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha ritenuto ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive in cui la società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, come «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di “struttura produttiva”, dal momento che le strutture organizzative articolate “a rete” – quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica – si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».
Inoltre, con una successiva nota trasmessa a ulteriore chiarimento, lo stesso dicastero ha aggiunto che la dislocazione reticolare delle strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni, tipica delle imprese che esercitano attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, consente di ricondurre alla nozione di “beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive” gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station), con la conseguenza che gli stessi risultano ammissibili al credito d’imposta.
Pertanto, l’Agenzia prende atto della posizione espressa nei citati pareri, con i quali l’organo tecnico ha individuato nelle antenne/stazioni BTS la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma “struttura produttiva”.
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