23 Gennaio 2023
Banche etiche e fisco: agevolazione via Pec
Con il decreto Mef n. 209 del 4 ottobre, pubblicato in Gazzetta con la serie generale n. 17 di sabato scorso, 21 gennaio 2023, sono stati individuati i requisiti degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile e la procedura di attivazione della richiesta per il riconoscimento dell’agevolazione a loro indirizzata, istituita dall’articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, introdotto dal comma 51 della legge di bilancio per il 2017.
La nuova versione dell’articolo 111-bis del Tub stabilisce, al comma 2, che non concorre a formare il reddito imponibile degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota delle somme destinate a incremento del capitale proprio. Al comma 3 lo stesso testo dispone che spetta al ministro dell’Economia e delle finanze, con un apposito decreto, il compito di stabilire le norme di attuazione dell’operazione.
In sintesi, per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile è disposto che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito una quota pari al 75% dell’utile di esercizio se destinato a riserva legale o, comunque, ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui gli utili sono stati conseguiti. L’effettiva destinazione di questi utili deve essere certificata dal collegio sindacale o, in alternativa, da un revisore legale o da un commercialista, in entrambi i casi iscritti al relativo albo professionale.
Per la realizzazione dell’agevolazione è stato stanziato un milione di euro per annualità.
I soggetti che vogliono avvalersi dell’agevolazione devono presentare istanza, a pena di decadenza del diritto, tra il 2 e il 23 maggio dell’esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili che si vuole escludere dalla base imponibile. La richiesta va inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’Agenzia delle entrate. L’agevolazione verrà riconosciuta ai richiedenti, nel rispetto dei limiti di spesa annui prefissati e comunque in misura non superiore ai 200mila euro stabiliti dal regolamento Ue sul funzionamento degli aiuti “de minimis”.
Nel caso in cui le richieste sforassero il tetto di spesa prefissato a carico della finanza pubblica, l’agevolazione sarà riconosciuta in una percentuale stabilita sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello delle somme richieste.
Nell’istanza da inviare all’Agenzia delle entrate dovranno essere indicati:
- i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che richiede l’agevolazione e del rappresentante legale
- il risparmio d’imposta maturato, corrispondente all’ammontare della quota di utili d’esercizio destinati a riserva legale o a riserva non distribuibili in misura non superiore a 200mila euro.
Sulla base delle somme complessivamente richieste e del loro rapporto con l’importo annuo stanziato l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per l’invio delle richieste, deve determinare la percentuale massima del risparmio d’imposta attribuibile e pubblicizzare la quota spettante a ogni richiedente.
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