20 Gennaio 2023
Rientro in smart working in Italia, per il Fisco decide la residenza
Sono imponibili in Italia i compensi versati dal datore di lavoro inglese al cittadino italiano iscritto all’Aire, che svolge la sua attività in smart working nel nostro Paese e risulta residente nel territorio in base alla definizione del concetto di “residenza fiscale” presente nell’ordinamento interno e nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati (risposta n. 127/2023)
Il chiarimento è diretto a un cittadino iscritto all’Aire e residente nel Regno Unito. L’istante si è trasferito a casa dei genitori in Italia continuando a svolgere in smart working dal nostro Paese la sua attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro inglese. Fa presente di aver disdetto il contratto d’affitto del proprio appartamento a Londra e di aver richiesto al datore di lavoro il trasferimento della sede lavorativa in Italia.
Il dubbio riguarda la possibilità di poter continuare a lavorare nel nostro Paese senza trasferire la residenza, eventualità che gli fa rischiare il licenziamento.
La soluzione non può prescindere dal confronto tra il concetto di residenza definito dalla normativa interna e la Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni.
In base al Tuir, sono residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 se l’anno è bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Con riferimento all’intesa bilaterale stipulata, l’Agenzia premette che nei casi in cui il contribuente, in applicazione dei degli ordinamenti interni, risulta residente fiscalmente in entrambi i Paesi contraenti, la divergenza va risolta, come detta il Modello Ocse, tramite tie breaker rules ovvero criteri che, ai fini della determinazione dello Stato di residenza, danno rilievo, in primo luogo, al criterio dell’abitazione permanente. Sono, tuttavia, regole convenzionali che richiedono la verifica di elementi fattuali non accertabili tramite interpello ordinario.
L’Agenzia, di conseguenza, procede con le sue considerazioni in base alle informazioni fornite dall’istante riguardo al trasferimento della sua abitazione permanente e della sede dell’attività lavorativa dal Regno Unito all’Italia.
Dalle notizie disponibili emerge che il contribuente, fatto il conto dei giorni di permanenza nei due Stati, dovrebbe essere considerato residente nel Regno Unito nel primo anno di rientro in Italia, nel nostro Paese nel periodo successivo.
Con esclusione del primo anno, quindi, i redditi ovunque prodotti dal contribuente, in base alla convenzione, sono assoggettati a imposizione esclusiva in Italia seguendo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, del Tuir.
Ultimi articoli
Attualità 30 Aprile 2026
Precompilata 2026, in una guida le le informazioni utili per inviare il modello
Tutto quello che occorre sapere per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati già inseriti dall’Agenzia: 30 settembre e 2 novembre le due scadenze per 730 e Redditi È on line sul sito dell’Agenzia, oltre che su questa rivista, la guida “La dichiarazione precompilata 2026”.
Attualità 30 Aprile 2026
Online il 730 precompilato: da oggi in modalità consultazione
La fase 2 scatterà a partire dal 14 maggio: i contribuenti potranno modificare e trasmettere la dichiarazione, seguendo il calendario della campagna 2026 È disponibile da oggi la dichiarazione dei redditi 730 precompilata.
Attualità 30 Aprile 2026
Responsabilità solidale appalti: una faq sulla compensazione crediti
I versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga Pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.
Normativa e prassi 29 Aprile 2026
“General contractor” e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili
Con un documento di prassi l’Amministrazione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi agevolati dal Superbonus Con la risoluzione n.