20 Gennaio 2023
Ludoteca e “servizi integrativi”, Iva ordinaria nella misura del 22%
L’attività di ludoteca e i servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi) si differenziano da quella tipica dell’asilo nido, sia per l’assenza di un servizio di mensa, di uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano e per le modalità di funzionamento più flessibili, sia per gli standard di autorizzazione. Le due attività svolte dall’istante, quindi, non possono essere equiparate a quelle svolta da un asilo o istituti ad esso assimilati, che beneficiano dell’esenzione Iva, e dovranno scontare l’aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento. È la sintesi della risposta n. 131 del 20 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate.
La società istante riferisce che i “Sispi” da lei forniti sono servizi integrativi al nido che presentano caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale e che non prevedono il servizio di mensa e di riposo dei bambini in quanto vengono svolte prevalentemente a scopo ricreativo e di integrazione. Inoltre fa presente che l’altra attività, quelle relativa alla ludoteca, è svolta in un apposito spazio, non è previsto l’accudimento dei bambini e quindi le sue funzioni si differenziano da quelle rese dai servizi per la prima infanzia.
Il documento di prassi, in primis richiama la norma di favore che dispone l’esenzione Iva per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (articolo 10, primo comma, n. 21 del Decreto Iva). L’Agenzia al riguardo precisa che per valutare l’eventuale esenzione dell’Iva, nel caso in esame, bisogna verificare se le attività indicate dall’istante siano incluse fra le attività ”simili” agli asili, in definitiva ad esse equiparate.
L’Agenzia, alla luce della normativa e della prassi richiamata (articolo 3, comma 2 del Dlgs n. 65/2017, delibera della Giunta regionale, risoluzione n. 188/2002) e delle modalità di svolgimento dell’attività relativa ai “Sispi” indicate nell’istanza, ritiene che questa attività si differenzi da quella tipica dell’asilo nido, sia per la mancanza di una mensa e di uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano sia per gli standard di autorizzazione che gli asili nido devono necessariamente avere in base alla Delibera regionale. Quindi in sintesi l’istante non assicurando il servizio di mensa né uno spazio attrezzato di riposo pomeridiano, non può essere assimilabile a un asilo.
Le stesse considerazioni valgono per l’attività di ludoteca. Trattandosi, infatti di un servizio prettamente ricreativo per il quale non è previsto l’accudimento quotidiano e continuativo dei bambini, non sono presenti le caratteristiche di un asilo nido.
L’Agenzia precisa, inoltre, che anche i servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia non possono fruire dell’esenzione Iva prevista per le prestazioni educative e formative di bambini e ragazzi indicate nell’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto Iva.
Come chiarito anche nella circolare n. 22/2008, infatti, la misura di favore subordina l’applicazione del beneficio Iva alle prestazioni di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale e, inoltre, alla circostanza che devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, requisito quest’ultimo mancante nel caso prospettato.
Inoltre, trattandosi di un’attività di tipo privata, l’Agenzia rileva che mancano anche tutti quei requisiti, come l’iscrizione ad appositi albi, il finanziamento pubblico o l’approvazione dell’attività da parte di un ente pubblico, che consentirebbero parimenti la fruizione del beneficio.
In definitiva, alla luce del quadro delineato, l’Agenzia ritiene che le prestazioni rese dall’istante relative alla attività di ludoteca e all’attività di Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia debbano scontare l’Iva ordinaria nella misura del 22 per cento.
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