Normativa e prassi

20 Gennaio 2023

Accordi vs le doppie imposizioni, tre risposte per tre diverse situazioni

La ritenuta alla fonte operata dalla committente tunisina sui corrispettivi erogati alla società italiana può essere recuperata tramite il credito d’imposta; il reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato da più di cinque anni nei Paesi Bassi, da parte di un contribuente che vive e lavora in Italia, è esente da imposizione; la ritenuta alla fonte effettuata dalla società olandese sugli emolumenti corrisposti al lavoratore italiano può essere solo chiesta a rimborso in Olanda. Sono le tre conclusioni raggiunte dall’Agenzia, in materia di doppie imposizioni, con le risposte nn. 118, 122 e 124 del 20 gennaio 2023.

Risposta n. 118/2023
L’istante, una società italiana senza stabile organizzazione all’estero, operante nel settore Oil&Gas, incaricata da una compagine tunisina dell’ammodernamento di una raffineria situata in quel Paese, chiede se sia corretta la ritenuta alla fonte operata dalla committente sui corrispettivi a essa erogati per i servizi di ingegneria a elevato contenuto tecnico resi. Una ritenuta effettuata, in conformità con le disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni Italia-Tunisia.

Rileggendo la ”Convenzione internazionale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali”, l’Agenzia osserva che la stessa stabilisce che “1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 16 percento dell’ammontare lordo dei canoni relativi a marchi di fabbrica o di commercio, a pellicole cinematografiche e televisive, ad attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni relativi a diritti di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
c) il 12 per cento negli altri casi.
3. Ai fini del presente articolo il termine canoni designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico”.
Inoltre, il protocollo aggiuntivo della Convenzione, precisa che il termine “canoni” comprende gli studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale.

Pertanto, considerato che la consulenza fornita dall’istante alla committente riguarda lo studio di fattibilità del progetto di ammodernamento della raffineria localizzata in Tunisia, nonché l’assistenza nella ”predisposizione di documenti” utili alla relativa gara d’appalto, l’amministrazione ritiene che tali prestazioni rientrino nella definizione di ”studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale”. Quindi, l’imposizione tunisina è conforme al Trattato e la doppia imposizione che ne deriva può essere risolta dall’istante attraverso il meccanismo del credito d’imposta (articolo 22, paragrafo 3, della Convenzione, alle condizioni e secondo le modalità applicative dettate dall’articolo 165 del Tuir).

Risposta n. 122/2023
Il contribuente interpellante dichiara di aver venduto un immobile, acquistato più di cinque anni prima, nei Paesi Bassi, ricavandone una plusvalenza già assoggettata a imposizione in Olanda. La sua domanda verte sul trattamento fiscale da riservare a tale “introito” in Italia.

In relazione al reddito derivante dall’alienazione del bene immobile ubicato nei Paesi Bassi, l’Agenzia osserva che nella Convenzione per evitare la doppia imposizione tra l’Italia e i Paesi Bassi è prevista una tassazione concorrente in entrambi gli Stati degli utili che un residente di uno essi ritrae dalla vendita di beni immobili, situati nell’altro Stato. Pertanto, il reddito in esame è assoggettabile a imposizione sia in Italia, sia nei Paesi Bassi.
Sul piano della vigente normativa interna italiana, l’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir prevede l’imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Al riguardo, si osserva che la citata disposizione normativa non è circoscritta alle sole plusvalenze generate dalla vendita di immobili ubicati nei confini nazionali ma, risultando come elemento determinante la presenza di un soggetto cedente residente in Italia, ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati all’estero.
Tuttavia, la stessa disposizione dispone che, in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni non è prevista alcuna imposizione delle plusvalenze.
In conclusione, l’amministrazione precisa che il reddito in esame non dovrà né dichiarato né tassato nel nostro Paese.

Risposta n. 124/2023
L’ingegnere informatico istante dichiara di svolgere, attualmente in smart working, un’attività di lavoro dipendente presso una società olandese e di percepire emolumenti tassati secondo la legislazione dei Paesi Bassi. Lo stesso chiede quali siano gli adempimenti tributari da mettere in atto, in qualità di residente e domiciliato in Italia ma beneficiario di emolumenti già tassati alla fonte, ai sensi della normativa interna olandese.

La Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario degli stessi, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente il Trattato internazionale. Ipotesi in cui tali remunerazioni sono assoggettate a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Riguardo al caso concreto, l’Agenzia rileva che i redditi di lavoro dipendente erogati dalla società olandese, risulterebbero corrisposti a un residente italiano a fronte di un’attività lavorativa svolta nel nostro Paese. Da ciò consegue, che i redditi in esame sono da assoggettare a imposizione esclusiva in Italia. Il contribuente potrà richiedere alle competenti autorità fiscali estere il rimborso della ritenuta alla fonte subita su tali redditi, ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente Convenzione tra l’Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.

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