Normativa e prassi

13 Gennaio 2023

Definizione degli avvisi bonari, tutte le novità sulla misura di favore

Pronte le istruzioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge di Bilancio 2023 (la n. 197/2022). La circolare n. 1, firmata oggi, 13 gennaio 2023, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce chiarimenti sul perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 – prevista per sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Il documento di prassi chiarisce che, ai sensi del comma 153, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare rientrano nella definizione agevolata:

  • le comunicazioni, già recapitate, per le quali al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022)
  • le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.

La circolare odierna precisa che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In base al comma 155, la definizione agevolata si applica anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997, per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza.

La definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
In particolare la circolare chiarisce che per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).
Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Il comma 159 modifica inoltre la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del Dlgs n. 462/1997, prevedendo, a regime, che il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. La circolare chiarisce tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

Il comma 158 dispone, infine, la proroga di un anno dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del Dpr n. 602/1973, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Definizione degli avvisi bonari, tutte le novità sulla misura di favore

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