11 Gennaio 2023
Il servizio di consegna di pasti non è accessorio alla preparazione
La prestazione di servizio, consistente nel trasporto e consegna di pasti a domicilio, resa da una ditta diversa da quella che li prepara, non può essere considerata accessoria al differente servizio offerto da quest’ultima, pertanto, non può fruire dello stesso trattamento Iva. L’Agenzia delle entrate spiega il perché, con la risposta n. 9 dell’11 gennaio 2023.
Il chiarimento trae spunto dalla domanda formulata da un Comune, che ha affidato l’appalto del servizio di consegna di pasti a domicilio in favore di utenti in possesso di determinate caratteristiche a un’azienda, il quale chiede chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell’aliquota Iva applicabile a tale servizio. Nello specifico, vuole sapere se lo stesso debba essere equiparato, come prestazione accessoria, a quello di preparazione degli alimenti fornito da altra ditta, la quale applica un’Iva al 10 per cento.
L’Agenzia argomenta la sua conclusione chiamando in causa sia la Corte Ue, la quale ha, in più occasioni, statuito che “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”, sia l’ordinamento interno, secondo il quale “le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale” (articolo 12, comma 1, Dpr n. 633/1972).
In sostanza, perché una prestazione possa essere qualificata accessoria a un’altra è necessario che l’operazione ”principale” e quella ”secondaria” (‘accessoria’) siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese, in virtù di un mandato senza rappresentanza (cfr risoluzione n. 6/1998). Inoltre, bisogna anche verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione ”principale”, perché non basta una generica utilità della prestazione ”accessoria” all’attività ”principale”: occorre che la prestazione ”accessoria” formi un tutt’uno con quella ”principale”.
In relazione al caso prospettatole, l’Agenzia osserva che il capitolato d’appalto conferma che il servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio viene effettuato da un soggetto diverso da quello che è tenuto alla preparazione degli stessi e che la ditta aggiudicataria del trasporto e della consegna svolge unicamente detto servizio che è distinto da quello di fornitura degli stessi, ossia della preparazione, cottura e confezionamento. Detto ciò, la risposta viene da sé: la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non può essere considerata accessoria al servizio di fornitura di pasti ai fini della fruizione del medesimo trattamento Iva.
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