26 Ottobre 2022
Cu 2022 dati non rilevanti: invio online entro fine ottobre
C’è tempo fino a lunedì 31 ottobre per inviare la Certificazione unica 2022 contenente i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso dei dati devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline. In alternativa è possibile effettuare l’invio tramite un intermediario incaricato. I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito dell’Agenzia o da quello del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per il periodo d’imposta 2021, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2022 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo.
Il termine del 31 ottobre quindi riguarda le sole Certificazioni dei redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema rilascia una comunicazione telematica attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.
La scadenza riguarda la Certificazione unica dei redditi che non hanno concorso alla formazione dell’imponibile ai fini fiscali e contributivi, i redditi da lavoro autonomo inclusi quelli dei “contribuenti minimi” (articolo 27 Dl n. 98/2011) o dei “forfetari” (articolo 1, legge n. 190/2014), le provvigioni, i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto.
Va ricordato che per la Cu 2022 alcuni codici da inserire nel campo 6 sono stati nuovamente individuati.
In particolare, per quanto riguarda i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario si utilizzerà il codice 24 in luogo del precedente codice 12.
Per gli altri redditi non soggetti a ritenuta, ad esempio quelli dei contribuenti minimi, c’è il nuovo codice 21 in sostituzione del codice 7.
Nel caso di altri redditi esenti o somme che non costituiscono redditi (ad esempio i compensi percepiti da sportivi dilettanti) il nuovo codice 22 sostituisce il codice 8.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.