Attualità

24 Ottobre 2022

Paga l’accisa la ricarica dei veicoli delle aziende di elettricità

Niente esenzione dall’accisa per l’energia elettrica utilizzata presso le infrastrutture di ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. È quanto ha precisato l’Agenzia delle dogane con la circolare n. 37 del 17 ottobre 2022
Il documento di prassi risponde alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 52, comma 3, lettera a), del Dlgs n. 504/1995, che esenta dall’accisa “l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità”.
Il perimetro applicativo della disposizione è nel tempo mutato. In particolare, il Dlgs n. 26/2007, che dal 1° giugno 2007 ha riscritto il quadro delle esenzioni applicabili per particolari utilizzi dell’energia elettrica, non ha confermato l’esenzione per le attività di trasporto e distribuzione dell’energia e ha limitato l’esenzione dall’accisa per l’attività di produzione alla sola energia elettrica impiegata nel ciclo di generazione dell’elettricità e per il mantenimento della capacità di produrla.

Sull’argomento, la circolare n. 37/2007 dell’Adm ha specificato per quali consumi le aziende produttrici sono esenti da accisa.
In particolare, la circolare ha chiarito che soltanto i soggetti per i quali la produzione di energia elettrica rappresenta attività istituzionale usufruiscono dell’esenzione, oltre che per gli utilizzi strettamente connessi al ciclo di generazione o trasformazione dell’energia stessa, anche per i consumi non strettamente finalizzati alla produzione, ma comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (ad esempio, illuminazione, produzione di forza motrice, eccetera). Di conseguenza, anche se l’azienda è titolare delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’inquadramento di tale servizio come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non varrebbe a ricomprendere i relativi consumi nell’ambito della disposizione agevolativa, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.

In definitiva, conclude l’Agenzia, l’energia elettrica, autoprodotta o prelevata dalla rete, impiegata per la ricarica dei veicoli dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni” (nota n. 141294/2019).

Via libera all’esenzione, invece, per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica, prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW.

Riguardo alla possibilità che le colonnine siano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, le Dogane confermano quanto già chiarito nella circolare n. 37/2007, e cioè che l’esenzione è applicabile ai soli consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.

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