Normativa e prassi

3 Ottobre 2022

Detrazioni Iva per il ramo trasferito, decisiva l’efficacia della scissione

Con la risposta n. 484 del 3 ottobre 2022 l’Agenzia fornisce delle precisazioni su un caso di scissione parziale con cui l’istante, nel 2021, ha ricevuto un ramo d’azienda subentrando nei diritti e negli obblighi della società scissa. I chiarimenti riguardano in particolare la nota di variazione emessa per i rapporti pregressi e l’esercizio della detrazione Iva per le fatture divenute unicamente di sua competenza seguito dell’operazione societaria.
In assenza di una contabilità separata del ramo d’azienda trasferito, l’istante si era trovato delle operazioni attive e passive in ambito Iva. Per le prime ha emesso nota di variazione con riferimento a rapporti pregressi trasferiti dalla società scissa per i quali quest’ultima ha emesso fattura, i cui eventi che hanno determinato la riduzione dell’imponibile si sono verificati successivamente alla scissione.
Riguardo, invece, alle operazioni passive l’istante si è trovato a gestire le seguenti fatture relative al ramo ricevuto:

  • fatture di acquisto ricevute dalla società scissa precedentemente all’operazione e non annotate sui registri Iva dalla società scissa
  • fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa in data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione e ricevute successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione
  • fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione e ricevute quindi dopo la data della scissione.

L’istante, quindi, chiede se può detrarsi l’Iva relativa:

  • alle note di variazione in diminuzione emesse dall’istante per il recupero dell’Iva per le operazioni, fatturate dalla scissa, derivanti da rapporti pregressi trasferiti in capo alla beneficiaria
  • alle fatture passive emesse nei confronti della società scissa (pertinenti al ramo scisso) con data successiva alla data di efficacia giuridica della scissione parziale e ricevute dalla stessa scissa oltre tale data.

La richiesta di chiarimenti riguarda in particolare le operazioni effettuate nel 2021, per le quali la detrazione può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura, cioè il 2021. Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione nel caso in esame era il 30 aprile 2022, ma va considerato che l’adempimento dichiarativo può essere effettuato fino a 90 giorni successivi (nel caso in esame entro il 31 luglio).
L’istante ritiene di poter effettuare una detrazione cumulativa con emissione di un’unica autofattura per ogni fornitore, considerando l’alto numero di documenti contabili.

L’Agenzia oltre alla normativa sulla scissione (legge n. 537/1993) ricorda un quesito simile trattato con la risoluzione n. 183/1995. Il documento di prassi precisava che se la società scissa non ha effettuato la contabilità separata del ramo scisso, “non sussistendo la possibilità oggettiva di reperire i dati relativi alla gestione dell’azienda per il periodo precedente alla scissione, la successione della società beneficiaria della scissione nei diritti e negli obblighi Iva relativi all’azienda o al ramo trasferiti può operare solo rispetto a quelle operazioni iniziate dalla società scissa e per le quali il momento di effettuazione dell’operazione, rilevante ai fini del tributo, non si è ancora realizzato nel momento in cui la scissione acquista efficacia. Le operazioni riferibili alle due frazioni dell’anno in cui si realizzala scissione societaria, andranno, quindi, a confluire rispettivamente nelle due dichiarazioni riferibili alla società scissa e a quella beneficiaria”. Simili indicazioni sono state fornite anche con la risoluzione n. 183/1995.
In sintesi nei casi di scissione senza contabilità separata del ramo scisso attribuito alla società beneficiaria è determinante l’efficacia della scissione stessa: le operazioni effettuate fino a quel momento restano in capo alla scissa, quelle successive si trasferiscono alla beneficiaria. Questa potrà sia emettere note di variazione in diminuzione (in presenza di eventi che comportano la riduzione dell’imposta dopo la scissione) sia procedere alla registrazione delle fatture di acquisto e alla detrazione Iva se non vi abbia già provveduto la società scissa indipendentemente dall’intestazione della fattura.

Riguardo alle fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia della scissione, l’Agenzia evidenzia che tali documenti non si possono considerare pienamente regolari e che pertanto devono essere regolarizzati (articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs n. 471/1997). L’Agenzia è d’accordo con la soluzione proposta dall’istante di regolarizzare tutte le fatture per ogni fornitore, in via cumulativa. Inoltre nel caso in cui l’Iva in fattura sia stata assolta e il documento irregolare sia stato registrato dall’istante entro i termini di legge, prima di procedere alla detrazione non eseguita dalla scissa, non si applicherà nessuna sanzione per le fatture ricevute in data anteriore ai chiarimenti resi in questa sede.

L’Agenzia ricorda, infine che in base alla normativa di recepimento delle norme comunitarie (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del decreto Iva), l’esercizio per la detrazione decorre dal momento in cui si verifica in capo al cessionario o committente l’avvenuta esigibilità dell’imposta e il possesso di una fattura conforme. Da tale momento previa registrazione della fattura il soggetto Iva potrà detrarsi l’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto vale fino alla data di presentazione della dichiarazione di riferimento delle fatture, tenendo conto comunque della possibilità della “dichiarazione integrativa” con cui è possibile correggere errori e omissioni.

Detrazioni Iva per il ramo trasferito, decisiva l’efficacia della scissione

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