20 Settembre 2022
Dichiarazione imposta soggiorno, chiarimenti in vista della scadenza
A dieci giorni dalla prima scadenza per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno (istituita dal Dl n. 78/2010 e rimodulata dal Dlgs n. 23/2011), relativa agli anni 2020 e 2021, fissata al prossimo 30 settembre, il dipartimento delle Finanze del Mef ha pubblicato sul proprio sito 29 Faq che riassumono e risolvono i dubbi più comuni degli interessati all’adempimento.
Il termine per dichiarare il tributo locale opzionale, che gli enti locali possono scegliere di istituire nei confronti di chi alloggia in strutture ricettive situate sul proprio territorio, è infatti slittato – in via eccezionale causa Covid – di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022. A sancire il differimento, è stato il decreto “Semplificazioni fiscali” (articolo 3, comma 6, Dl n. 73/2022), intervenuto sia sulla disciplina dell’imposta di soggiorno, che affida al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento del tributo e della presentazione della relativa dichiarazione, sia su quella del regime fiscale delle “locazioni brevi”, secondo cui la responsabilità degli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno (versamento e dichiarazione) ricade su chi incassa il canone o il corrispettivo per la locazione ovvero che interviene nel pagamento di tali somme, generalmente l’intermediario immobiliare, anche tramite portale telematico (articolo 4, comma 5-ter, Dl n. 50/2017).
A tal proposito, il Df, tra i molteplici chiarimenti, ribadisce proprio tale assunto, precisando che, ai fini dichiarativi, occorre avere presente la situazione: se, ad esempio, ci si trova nell’ambito delle locazioni brevi e l’intermediario incassa il canone, quest’ultimo è responsabile del versamento dell’imposta e, come previsto dalla legge, anche della presentazione della dichiarazione. Tali dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura neppure nel campo esenti. Questo anche nel caso in cui il gestore riscuota parte del tributo personalmente.
Se, invece, c’è stata in parte una gestione diretta e in parte tramite intermediario, anche il gestore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione, seppure limitatamente ai soggiorni gestiti direttamente.
Nelle Faq è, inoltre, chiarito che non è “multipla” la dichiarazione del gestore che abbia strutture in Comuni diversi, in quanto la dichiarazione “multipla” riguarda ipotesi nelle quali il dichiarante presenta la dichiarazione allo stesso Comune e nel caso in cui “non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello”.
Un’altra precisazione riguarda gli intermediari, ad esempio le agenzie immobiliari, che hanno in gestione più immobili eventualmente ubicati in Comuni diversi: questi dovranno presentare una dichiarazione in ciascun comune di riferimento.
Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto ministeriale del 29 aprile 2022 (vedi articolo “Imposta soggiorno: il Mef approva modello, istruzioni e specifiche”), coloro che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dallo stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità il modello di dichiarazione approvato con il Dm.
Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale.
La dichiarazione non deve essere presentata qualora il Comune di ubicazione della struttura, durante la pandemia, abbia sospeso il versamento dell’imposta di soggiorno. Va, invece, presentata anche se non ci sono state presenze, per consentire al comune di effettuare i controlli.
Molteplici poi i quesiti sulla compilazione del modello. Tra le varie risposte il Df chiarisce, ad esempio, che il gestore di più alloggi dovrà indicare l’importo complessivo dell’imposta di soggiorno incassata in relazione a tutti gli alloggi nel campo “importo annuale (cumulativo) versato al Comune”.
Infine il Dipartimento precisa che deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni coinvolti (2020 e 2021): il termine “cumulativamente”, scritto nella legge, si riferisce solo ai dati che vanno dichiarati nell’anno di riferimento.
In conclusione, ricordiamo che il modello per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, è disponibile, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, sul sito del dipartimento delle Finanze. L’invio avviene attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzabili dopo aver acceduto alla propria area riservata.
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