Normativa e prassi

14 Settembre 2022

Bonus carburanti 2° trimestre 2022: il codice destinato al settore pesca

Istituito il codice tributo “6967” per l’utilizzo del bonus carburante riconosciuto, nel secondo trimestre 2022, alle sole imprese esercenti l’attività della pesca. In sintesi il “Decreto Aiuti” (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022) ha prorogato per un ulteriore trimestre la misura di favore per contrastare gli effetti del caro benzina inizialmente destinata anche al settore agricoltura (articolo 18, Dl n. 21/2022). Il nuovo codice arriva con la risoluzione n. 48 dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2022.

Il citato articolo 18 prevede l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022 o la cessione, per intero, a terzi.

L’Agenzia, quindi, con la risoluzione siglata oggi, istituisce il codice tributo “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o nella colonna “importi a debito versati” nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione. Per “anno di riferimento” si intende l’anno di sostenimento della spesa, espresso nel formato “AAAA”.
 

Bonus carburanti 2° trimestre 2022: il codice destinato al settore pesca

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