23 Agosto 2022
Dl “Semplificazioni fiscali” – 3: lunga vita all’inversione contabile
Prorogato il regime Iva, secondo cui i relativi obblighi devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente anziché dal cedente o dal prestatore. La regola riguarda le cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet, Pc e laptop, di dispositivi a circuito integrato e quelle di gas ed energia elettrica a un rivenditore, nonché i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e i trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alle norme comunitarie in materia e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (articolo 22, Dl n. 73/2022).
Strumento anti frodi
Il meccanismo dell’“inversione contabile” è stato introdotto per contrastare le frodi Iva in determinati settori particolarmente a rischio, evitando in particolare che il cessionario detragga l’imposta che il cedente, illecitamente, non versa allo Stato.
Come noto, infatti, per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, la regola ordinaria dispone che debitore d’imposta è chi, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, effettua operazioni rilevanti nel territorio dello Stato (articolo 17, primo comma, Dpr n. 633/1972). Questi applica l’Iva in fattura, addebitandola, a titolo di rivalsa, al cliente (articolo 18, Dpr n. 633/1972) e, successivamente, la riversa all’erario. Il cessionario/committente, dal canto suo, se soggetto Iva, ha diritto a detrarre l’imposta che gli è stata addebitata in relazione ai beni e ai servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (articolo 19, Dpr n. 633/1972).
Tale sistema, però, non è “impermeabile” a comportamenti fraudolenti da parte di cedenti e prestatori disonesti, che trattengono impropriamente l’Iva pagata dal cliente (e dallo stesso portata in detrazione).
Il reverse charge deroga a questa procedura, trasferendo gli oneri relativi all’applicazione dell’imposta dal cedente al cessionario, nel caso di cessione di beni, e dal prestatore al committente, nel caso di prestazioni di servizi. A condizione, ovviamente, che il destinatario dell’operazione sia soggetto passivo in Italia.
Dal punto di vista pratico, quando opera tale meccanismo: il cedente/prestatore emette fattura senza addebitare l’Iva (contrariamente a quanto dispongono le regole ordinarie), riportando l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma in virtù della quale la stessa viene applicata; il cessionario/committente integra il documento ricevuto con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e la relativa imposta e procede a una doppia annotazione, sia nel registro vendite sia, ai fini della detrazione, nel registro acquisti (articolo 17, quinto comma, Dpr n. 633/1972). Di fatto, quindi, il cessionario/committente materialmente non versa l’Iva allo Stato, in quanto, la doppia registrazione – a debito e a credito – assicura la neutralità contabile dell’operazione, sempre che non sussistano limiti alla detrazione, come nel caso dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.
Ricordiamo che rientra nella disciplina giuridica del reverse charge anche l’autofatturazione prevista per gli acquisti di beni o servizi da fornitori residenti in Paesi extracomunitari. Per queste operazioni, infatti, il documento fiscale è emesso dallo stesso destinatario soggetto Iva (e non dal fornitore, seppure senza addebito dell’imposta, come abbiamo invece visto per il “reverse interno”).
A regime o in via temporanea
La normativa comunitaria (direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) stabilisce per quali operazioni gli Stati membri possono introdurre a regime l’applicazione dell’“inversione contabile”, cioè i casi in cui debitore d’imposta è il cessionario/committente e non il cedente/prestatore (articolo 199), e per quali altre, invece, il reverse charge è adottabile solo in via temporanea (articolo 199-bis).
Rientrano nella prima categoria, sono cioè stabilmente soggette al meccanismo dell’“inversione contabile”:
- le cessioni di oro da investimento e di oro industriale (articolo 17, quinto comma, Dpr 633/1972)
- le prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (articolo 17, sesto comma, lettere a e ater, Dpr 633/1972)
- le cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità (articolo 17, sesto comma, lettera abis, Dpr 633/1972)
- le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, commi 7 e 8, Dpr n. 633/1972).
Per un’altra serie di operazioni, invece, l’applicazione facoltativa del reverse charge, inizialmente autorizzata fino al 31 dicembre 2018, era già stata prorogata fino al 30 giugno scorso (articolo 1, direttiva Ue n. 1695/2018; articolo 2, comma 2-bis, Dl n. 119/2018). Considerata l’efficacia della disposizione quale strumento di contrasto alle frodi in ambito Iva, il legislatore unionale ha ritenuto opportuno estendere la possibilità di avvalersene fino a tutto il 2026 (direttiva 2022/890/Ue).
L’extratime per i settori elettronico ed energetico
Il legislatore nazionale ha esercitato tale facoltà con l’articolo 22 del “decreto Semplificazioni fiscali”, adeguando la normativa interna a quel nuovo termine: il regime dell’“inversione contabile” è prorogato fino al 31 dicembre 2026 per le operazioni dei settori elettronico (vedi circolare 21/2016) ed energetico elencate nel sesto comma dell’articolo 17, Dpr n. 633/1972, alle lettere b, c, d-bis, d-ter, d-quater:
- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative, ossia i telefoni cellulari
- cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop
- cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (direttiva 2003/87/Ce)
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva Ce n. 2003/87 e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 19 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 22 agosto
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