Attualità

11 Agosto 2022

Imprese dell’economia sociale, dal 13 ottobre le nuove istanze

Dalle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande di accesso all’agevolazione destinata alle “Imprese dell’economia sociale”. Il Mise ha infatti deciso di perfezionare la misura per semplificare e facilitare i finanziamenti diretti agli investimenti proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, e alle cooperative con qualifica di Onlus. A darne notizia una nota pubblicata sul sito del ministero.

L’incentivo, il cui scopo è promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale, spetta per gli interventi non inferiori a 100mila euro al netto dell’Iva e non superiori a 10 milioni di euro. Sono agevolabili, ad esempio, gli interventi che determinano l’aumento occupazionale delle categorie svantaggiate, l’inclusione di soggetti vulnerabili, oppure finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Rientrano nella misura anche i lavori realizzati sui fabbricati e sulle infrastrutture dell’azienda come pure gli investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.

La dote a disposizione è di circa 200 milioni di euro e l’agevolazione diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il ministero dello Sviluppo economico, l’Abi e la Cassa depositi e prestiti, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.
Le modalità attuative della misura “riformata” sono definite nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’8 agosto 2022, che delinea i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per usufruire dell’incentivo. Il Dm prevede, tra l’altro, la chiusura del canale telematico per la presentazione delle domande secondo la precedente versione dell’agevolazione in data 8 agosto 2022 e ne dispone la riapertura, come anticipato, a partire dal prossimo 13 ottobre a patto che sia stata siglata la convenzione tra Mise, Abi e Cdp sopra richiamata. Le istanze dovranno essere inoltrate tramite Pec all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, corredate della documentazione indicata nelle domande stesse.

Il beneficio si concretizza nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo, a cui deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, concesso da una banca scelta dall’impresa.

Imprese dell’economia sociale, dal 13 ottobre le nuove istanze

Ultimi articoli

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Decreto “Adempimenti”, nuove indicazioni dall’Agenzia

Dopo i recenti chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali (circolare n.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Contraddittorio preventivo, definiti i casi di esclusione

Individuati, con il decreto Mef dello scorso 24 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente in seguito alle modifiche introdotte su input della Delega fiscale.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione

Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.

torna all'inizio del contenuto