Analisi e commenti

7 Luglio 2022

Le imbarcazioni da diporto possono rientrare nell’Oic 16

Nella newsletter di maggio 2022 l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha risposto ad una richiesta di chiarimenti relativa al carattere precettivo o meno delle disposizioni del principio contabile Oic 16 sulla classificazione delle immobilizzazioni materiali.
In particolare, col quesito posto si chiede all’Organismo italiano di contabilità di chiarire se le imbarcazioni da diporto, che non rientrano tra i beni materiali elencati dall’Oic 16 all’interno delle singole voci delle immobilizzazioni materiali, debbano essere classificate nella voce BII4 “Altri beni” oppure nelle voci BII2 “Impianti e Macchinari” o BII3 “Attrezzature industriali e commerciali”.

Il dubbio nasce dal fatto che il principio che regola il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali (Oic 16) non fornisce una tassativa elencazione di cosa si intenda per impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
L’Organismo italiano di contabilità, infatti, nel rispetto della gerarchia delle norme, si è limitato a fare degli esempi delle tipologie di beni che, nella prassi operativa delle imprese, generalmente rientrano nelle singole voci delle immobilizzazioni materiali.
Si tratta di esempi che per definizione non hanno né potrebbero avere natura di rigida elencazione con obbligo di osservanza.

La voce BII2 “impianti e macchinari” può comprendere:

  • impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme)
  • impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda
  • altri impianti (ad esempio forni e loro pertinenze)
  • macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.

La voce BII3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:

  • attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa)
  • attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

Nel recente chiarimento l’Oic ha specificato che anche le imbarcazioni da diporto, se ne ricorrono le condizioni, possono essere incluse nelle voci BII2 e BII3 delle immobilizzazioni materiali.
Il fatto che tra gli esempi citati nell’Oic 16 non siano presenti imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione di reddito, non esclude che gli amministratori possano includere tali beni nel perimetro delle voci BII2 e BII3, tanto più che lo stesso codice civile, all’articolo 2423-ter prevede l’aggiunta di voci allo stato patrimoniale e al conto economico qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Pertanto – conclude l’Organismo italiano di contabilità – “gli amministratori delle imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto, devono valutare dapprima se, nella loro dinamica aziendale, sia appropriato includere le imbarcazioni da diporto in una delle voci delle Immobilizzazioni materiali così come previste dall’articolo 2424 del codice civile. Se dovessero concludere che l’elencazione operata dalla norma non fornisca una rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, potranno ricorrere al disposto dell’articolo 2423- ter del codice civile”.

Le imbarcazioni da diporto possono rientrare nell’Oic 16

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