23 Giugno 2022
Tax credit “Tessile, moda e accessori”: per il 2021 la percentuale è pari a 100
È pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata l’ammontare del bonus “Tessile Moda e Accessori” fruibile da ciascun beneficiario per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Lo stabilisce il provvedimento del 23 giugno 2022, firmato da direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che definisce la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, con codice tributo “6953”, istituito con la risoluzione 65/E (vedi articolo “Bonus tessile e moda, ultimo atto: il codice tributo per usufruirne”), nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione, è stato introdotto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda, delle calzature e della pelletteria, particolarmente colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria. In particolare, il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il comma 4 dell’articolo 48-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 250 milioni di euro per l’anno 2022.
In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 (vedi articolo “Tax credit “Tessile Moda e Accessori” pronte le istruzioni per la fruizione”) ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per il periodo stesso.
Poiché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è inferiore al limite di spesa, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
Nel caso in cui il credito d’imposta sia superiore a 150mila euro, il credito stesso è utilizzabile a seguito delle verifiche previste dal decreto “Antimafia” (Dlgs n. 159/2011) al termine delle quali l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Ultimi articoli
Attualità 29 Aprile 2025
Online “Precalcolate Isa 2025”, richieste dei dati dal 30 aprile
Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate del software di compilazione, da domani, 30 aprile 2025, gli intermediari potranno inviare le richieste per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati relativi alle “precalcolate Isa2025” resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria per la definizione delle posizioni Isa dei loro assistiti e l’elaborazione del concordato preventivo biennale relativo al periodo 2025-2026.
Normativa e prassi 29 Aprile 2025
Concordato preventivo biennale: criteri di elaborazione della proposta
Attuate, con il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, per il biennio 2025/2026, le previsioni contenute nel Capo II del Titolo II, relativo alla “disciplina del concordato preventivo biennale” del decreto legislativo n.
Normativa e prassi 29 Aprile 2025
Superbonus con Cilas incompleta: le soluzioni alla decadenza
La mancata attestazione di costruzione/legittimazione dell’immobile, da riportare nel quadro F della Cilas, comporta la decadenza dal Superbonus (articolo 119, Dl n.
Normativa e prassi 29 Aprile 2025
Sequestro penale e confisca dei beni: gli effetti fiscali sui tributi erariali
La confisca di beni e patrimoni da parte dello Stato non comporta solamente il trasferimento della proprietà, ma determina anche l’estinzione di determinati debiti erariali legati ai beni confiscati.