7 Giugno 2022
Bonus investimenti nel Mezzogiorno, aggiornato il modello di comunicazione
Le imprese che hanno effettuato degli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) e intendono beneficiare del credito d’imposta (articolo 1, comma 64, della legge n. 205/2017) dovranno presentare la comunicazione all’Agenzia utilizzando il modello aggiornato ad hoc, insieme alle istruzioni, con il provvedimento siglato il 6 giugno, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Il nuovo modello, quindi, si adegua alla disciplina sulle agevolazioni per le Zls e diventa “Comunicazione per il credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls)”. Ulteriori modifiche apportate al modello consentono ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali stabiliti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.
Come avviene per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes), anche per l’accesso al credito d’imposta Zls va presentata la comunicazione all’Agenzia, fermo restando che sono due misure agevolative distinte.
Il precedente modello e le relative istruzioni per richiedere i bonus per investimenti nel mezzogiorno, nelle zone sismiche del centro Italia e nelle Zone economiche speciali, approvati con il provvedimento del 14 aprile 2017 e recentemente modificati con il provvedimento del 6 aprile 2022, sono così sostituiti dalla nuova modulistica (vedi anche articolo “Bonus investimenti nel Mezzogiorno, ritoccato il modello di comunicazione”).
La versione aggiornata del modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire da oggi, 7 giugno 2022, tuttavia la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.
Decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento, i 20 giorni di tempo a disposizione dell’amministrazione competente per assolvere gli obblighi unionali di comunicazione della misura alla Commissione europea, per tutte le istituende Zone logistiche semplificate, come prevede l’articolo 11 del Regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
L’invio telematico della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Zls dovrà essere effettuato tramite il software “Creditoinvestimentisud” (CIM17).
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